Art. 17 Indennita' e copertura assicurativa 1. Alle persone beneficiarie delle misure di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), e all'articolo 16, comma 1, e' erogata un'indennita' ed e' garantita la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e di responsabilita' civile verso terzi connessa all'attivita' svolta.