Art. 17 
 
                 Indennita' e copertura assicurativa 
 
  1. Alle persone beneficiarie delle misure di cui  all'articolo  14,
comma  1,  lettera  d),  e  all'articolo  16,  comma  1,  e'  erogata
un'indennita' ed e' garantita la copertura  assicurativa  contro  gli
infortuni sul lavoro e di responsabilita' civile verso terzi connessa
all'attivita' svolta.