Art. 21 
 
                 Modificazione alla legge regionale 
                        15 giugno 2010, n. 17 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 15 giugno 2010,  n.
17 (Definizione dei criteri  per  l'accertamento,  la  valutazione  e
l'indennizzo  dei  danni  provocati  dagli   animali   predatori   al
patrimonio zootecnico, e per l'attuazione di misure  preventive),  le
parole:  "ai  sensi  del  regolamento   (CE)   n.   1535/2007   della
Commissione, del 20 dicembre 2007,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de  minimis  nel  settore
della produzione dei prodotti  agricoli,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea n. L 337 del  21  dicembre  2007"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "ai  sensi  del  regolamento  (UE)   n.
1408/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore
agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del
24 dicembre 2013, n. L 352".