Art. 21 Modificazione alla legge regionale 15 giugno 2010, n. 17 1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 15 giugno 2010, n. 17 (Definizione dei criteri per l'accertamento, la valutazione e l'indennizzo dei danni provocati dagli animali predatori al patrimonio zootecnico, e per l'attuazione di misure preventive), le parole: "ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 337 del 21 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 24 dicembre 2013, n. L 352".