Art. 16 
 
                    Metodi di calcolo del valore 
                        stimato degli appalti 
 
  1.  Il  calcolo  del  valore  stimato  di  un  appalto  e'   basato
sull'importo   totale   pagabile,   al   netto   dell'IVA,   valutato
dall'amministrazione  aggiudicatrice,  compresa  qualsiasi  forma  di
eventuali  opzioni   e   rinnovi   eventuali   dei   contratti   come
esplicitamente stabilito nei  documenti  di  gara.  Tale  valutazione
avviene sulla base degli elenchi dei prezzi  di  riferimento  attuali
approvati      dall'amministrazione      aggiudicatrice.       Quando
l'amministrazione aggiudicatrice prevede  premi  o  pagamenti  per  i
candidati o gli offerenti, ne tiene  conto  nel  calcolo  del  valore
stimato dell'appalto. 
  2. Se  un'amministrazione  aggiudicatrice  e'  composta  da  unita'
operative distinte, si tiene conto  del  valore  totale  stimato  per
tutte le singole unita' operative. Se un'unita' operativa distinta e'
responsabile  in  modo  indipendente  del  proprio   appalto   o   di
determinate categorie di appalto, i  valori  possono  essere  stimati
dall'unita' in questione. 
  3. La scelta del metodo per il calcolo del  valore  stimato  di  un
appalto  non  puo'  essere  fatta  con  l'intenzione  di   escluderlo
dall'ambito di applicazione della direttiva  2014/24/UE.  Un  appalto
non  puo'  essere  frazionato  allo  scopo  di  evitare  che  rientri
nell'ambito di applicazione della suindicata direttiva,  a  meno  che
ragioni oggettive lo giustifichino. 
  4. Il valore stimato dell'appalto e' valido al  momento  dell'invio
dell'avviso di indizione di gara o, nei casi in cui non sia  prevista
un'indizione  di  gara,   al   momento   in   cui   l'amministrazione
aggiudicatrice avvia la procedura d'appalto. 
  5. Per gli accordi quadro e le convenzioni e per i sistemi dinamici
di acquisizione, il valore da prendere in considerazione e' il valore
massimo stimato, al  netto  dell'IVA,  del  complesso  dei  contratti
previsti  durante  l'intera   durata   dell'accordo   quadro,   della
convenzione o del sistema dinamico di acquisizione. 
  6. Nel  caso  di  partenariati  per  l'innovazione,  il  valore  da
prendere in considerazione e' il valore  massimo  stimato,  al  netto
dell'IVA, delle attivita' di ricerca e sviluppo  che  si  svolgeranno
per tutte le fasi del previsto partenariato, nonche' delle forniture,
dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla  fine  del
partenariato. 
  7. Per gli appalti  pubblici  di  lavori,  il  calcolo  del  valore
stimato tiene conto  dell'importo  dei  lavori  stessi,  nonche'  del
valore stimato complessivo di tutte le forniture e di tutti i servizi
che sono messi a  disposizione  del  contraente  dall'amministrazione
aggiudicatrice, a condizione che siano necessarie all'esecuzione  dei
lavori. 
  8. Quando un'opera prevista o una prestazione di  servizi  prevista
puo'  dar  luogo  ad  appalti  aggiudicati  per  lotti  separati,  e'
computato il valore  stimato  complessivo  della  totalita'  di  tali
lotti. Quando il valore aggregato dei lotti e' pari o superiore  alla
soglia di cui all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE, la direttiva
si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto. 
  9. Quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee puo' dar
luogo ad appalti aggiudicati per  lotti  separati,  nell'applicazione
dell'articolo 4, lettere b) e c), della direttiva 2014/24/UE si tiene
conto del valore stimato della totalita' di  tali  lotti.  Quando  il
valore cumulato dei  lotti  e'  pari  o  superiore  alla  soglia,  la
direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto. 
  10. In deroga ai commi 8 e  9,  le  amministrazioni  aggiudicatrici
possono aggiudicare appalti per  singoli  lotti  senza  applicare  le
procedure previste  dalla  direttiva,  a  condizione  che  il  valore
stimato, al netto dell'IVA, del lotto in questione  sia  inferiore  a
80.000 euro per le forniture o i servizi oppure a 1.000.000  di  euro
per i lavori. Nelle procedure inferiori alla  soglia  UE,  il  valore
cumulato dei lotti aggiudicati senza applicare la procedura  prevista
per l'intero importo dell'opera non puo' superare il 30 per cento del
valore cumulato di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera
prevista, il progetto di acquisizione  di  forniture  omogenee  o  il
progetto di prestazione di servizi. 
  11. Se gli appalti pubblici di forniture o  di  servizi  presentano
carattere di regolarita' o sono destinati ad essere  rinnovati  entro
un determinato periodo, e' assunto  come  base  per  il  calcolo  del
valore stimato dell'appalto: 
    a) il valore reale complessivo  dei  contratti  successivi  dello
stesso tipo aggiudicati  nel  corso  dei  dodici  mesi  precedenti  o
dell'esercizio finanziario precedente, rettificato, se possibile,  al
fine di tener conto dei cambiamenti in  termini  di  quantita'  o  di
valore che potrebbero sopravvenire  nei  dodici  mesi  successivi  al
contratto iniziale; 
    b) oppure il valore stimato complessivo dei contratti  successivi
aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima  consegna
o nel corso dell'esercizio finanziario,  se  questo  e'  superiore  a
dodici mesi. 
  12. Per gli appalti pubblici di forniture  aventi  per  oggetto  la
locazione  finanziaria,  la  locazione,  l'affitto  o  l'acquisto   a
riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il  calcolo
del valore stimato dell'appalto e' il seguente: 
    a)  per  gli  appalti  pubblici  di  durata  determinata  pari  o
inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la  durata
dell'appalto o,  se  la  durata  supera  i  dodici  mesi,  il  valore
complessivo, ivi compreso il valore stimato dell'importo residuo; 
    b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o  se  questa
non puo' essere definita, il valore mensile moltiplicato per 48. 
  13. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da assumere come
base di calcolo del valore stimato dell'appalto  e',  a  seconda  dei
casi, il seguente: 
    a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre  forme
di remunerazione; 
    b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari,
le  commissioni  da  pagare,  gli  interessi   e   altre   forme   di
remunerazione; 
    c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari,  le
commissioni da pagare e altre forme di remunerazione. 
  14. Per gli appalti pubblici di servizi che non fissano  un  prezzo
complessivo, il valore da assumere come base di  calcolo  del  valore
stimato dell'appalto e' il seguente: 
    a) nel caso di appalti di durata determinata pari o  inferiore  a
48 mesi: il valore complessivo per l'intera loro durata; 
    b) nel caso di appalti di durata indeterminata o superiore  a  48
mesi: il valore mensile moltiplicato per 48. 
  15. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici di opere e
di servizi va operato tenuto conto, tra l'altro: 
    a)   delle    risorse    economiche    effettivamente    allocate
dall'amministrazione aggiudicatrice al momento  dell'indizione  della
procedura di aggiudicazione; 
    b) della disponibilita'  effettiva  in  capo  all'amministrazione
aggiudicatrice di autorizzazioni e documentazioni necessarie  per  la
realizzazione dell'oggetto dell'appalto; 
    c)  di  ulteriori  fattori  di  contesto   connessi   all'oggetto
dell'appalto e funzionali alla sua realizzazione, che  non  rientrano
nella disponibilita' dell'amministrazione aggiudicatrice. 
  16. Nessun progetto d'opera ne'  appalto  di  servizi  puo'  essere
frazionato  per  escluderlo  dall'applicazione   delle   disposizioni
concernenti le modalita' di affidamento.