Art. 10
Disposizione transitoria
1. Fino alla realizzazione e messa a regime della banca dati di cui
all'articolo 7, i dati di cui all'articolo 53 della l.r. 35/2015 sono
comunque trasmessi in forma telematica entro i termini previsti dal
medesimo articolo 53.
2. Ai procedimenti avviati e non conclusi alla data di entrata in
vigore del presente regolamento si applicano i contenuti della
delibera della Giunta Regionale 11 febbraio 2002, n. 138 "Istruzioni
Tecniche per la formulazione delle domande di autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' estrattiva e per la redazione degli
elaborati di corredo (ai sensi dell'art. 12, comma 4 della l.r.
78/1998) e per la comunicazione del trasferimento dell'autorizzazione
(ai sensi dell'art. 14, comma 3 della l.r. 78/1998)".
Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione Toscana.
Firenze, 16 novembre 2015
ROSSI