Art. 10 
 
                      Disposizione transitoria 
 
  1. Fino alla realizzazione e messa a regime della banca dati di cui
all'articolo 7, i dati di cui all'articolo 53 della l.r. 35/2015 sono
comunque trasmessi in forma telematica entro i termini  previsti  dal
medesimo articolo 53. 
  2. Ai procedimenti avviati e non conclusi alla data di  entrata  in
vigore del  presente  regolamento  si  applicano  i  contenuti  della
delibera della Giunta Regionale 11 febbraio 2002, n. 138  "Istruzioni
Tecniche  per  la  formulazione  delle  domande   di   autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' estrattiva  e  per  la  redazione  degli
elaborati di corredo (ai sensi  dell'art.  12,  comma  4  della  l.r.
78/1998) e per la comunicazione del trasferimento dell'autorizzazione
(ai sensi dell'art. 14, comma 3 della l.r. 78/1998)". 
  Il presente regolamento  e'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione Toscana. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo  osservare
come regolamento della Regione Toscana. 
 
    Firenze, 16 novembre 2015 
 
                                ROSSI