Art. 10 Disposizione transitoria 1. Fino alla realizzazione e messa a regime della banca dati di cui all'articolo 7, i dati di cui all'articolo 53 della l.r. 35/2015 sono comunque trasmessi in forma telematica entro i termini previsti dal medesimo articolo 53. 2. Ai procedimenti avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano i contenuti della delibera della Giunta Regionale 11 febbraio 2002, n. 138 "Istruzioni Tecniche per la formulazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' estrattiva e per la redazione degli elaborati di corredo (ai sensi dell'art. 12, comma 4 della l.r. 78/1998) e per la comunicazione del trasferimento dell'autorizzazione (ai sensi dell'art. 14, comma 3 della l.r. 78/1998)". Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. Firenze, 16 novembre 2015 ROSSI