Art. 20 
 
              Sistema informativo regionale della costa 
 
  1. Nell'ambito del sistema informativo regionale di cui alla  legge
regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema  informativo
e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle
infrastrutture  e  dei  servizi  per  lo  sviluppo   della   societa'
dell'informazione  e  della  conoscenza),  il   sistema   informativo
regionale della costa contiene: 
    a) i dati raccolti nell'ambito delle attivita' di monitoraggio di
cui all'art. 19; 
    b) il catasto delle opere pubbliche di difesa della costa e degli
abitati costieri; 
    c) i dati relativi agli interventi  di  ripascimento  autorizzati
dalla Regione; 
    d) i  dati  esistenti  e  attualmente  in  possesso  di  Regione,
province e comuni, con particolare riferimento a  quelli  concernenti
la linea di riva e  le  condizioni  morfologiche  e  sedimentologiche
della fascia costiera. 
  2. I criteri e le modalita' per la gestione del sistema informativo
regionale della costa sono stabiliti con deliberazione  della  Giunta
regionale nel rispetto di quanto previsto dalla  legge  regionale  n.
54/2009. 
  3. I dati inseriti nel sistema informativo  regionale  della  costa
sono resi immediatamente disponibili ai  comuni,  in  attuazione  del
principio di trasparenza previsto dall'art. 1 del decreto legislativo
14 marzo 2013  n.  33  (Riordino  della  disciplina  riguardante  gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da
parte delle pubbliche  amministrazioni),  sono  pubblicati  sul  sito
istituzionale della Regione nell'ambito di apposita sezione  dedicata
alla tutela della costa.  I  documenti,  le  informazioni  e  i  dati
oggetto  di  pubblicazione  obbligatoria  ai  sensi  della  normativa
vigente sono pubblicati nella sezione  "Amministrazione  trasparente"
del sito istituzionale della Regione,  secondo  quanto  previsto  dal
decreto legislativo n. 33/2013.