Art. 15
Responsabilita'
1. Il titolare del permesso di costruire e della segnalazione
certificata di inizio attivita' (SCIA), il committente, il
costruttore, il direttore dei lavori e il progettista sono
responsabili secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia).
2. I professionisti incaricati della predisposizione degli atti
finalizzati all'approvazione degli strumenti urbanistici e al
rilascio dei titoli edilizi assicurano la correttezza dei contenuti
di piani e progetti rispetto alle disposizioni vigenti e la
rispondenza dei relativi contenuti rispetto a studi o perizie
allegati quale parte integrante ai piani e progetti medesimi, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Sono asseverati gli studi o le perizie necessari per la
realizzazione di interventi in aree con penalita' ai sensi dell'art.
22, comma 1, lettera c), allegati quale parte integrante a piani e
progetti, quando le disposizioni adottate ai sensi del medesimo
articolo non subordinano lo studio all'autorizzazione provinciale.
Con dichiarazione asseverata, il professionista incaricato di
interventi edilizi in queste aree con penalita' attesta che sono
state rispettate le prescrizioni contenute negli studi o perizie
previsti dalla carta di sintesi della pericolosita' disciplinata
dall'art. 22.