Art. 15 
 
                           Responsabilita' 
 
  1. Il titolare del  permesso  di  costruire  e  della  segnalazione
certificata  di  inizio  attivita'   (SCIA),   il   committente,   il
costruttore,  il  direttore  dei  lavori  e   il   progettista   sono
responsabili secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n.  380  (testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia). 
  2. I professionisti incaricati  della  predisposizione  degli  atti
finalizzati  all'approvazione  degli  strumenti  urbanistici   e   al
rilascio dei titoli edilizi assicurano la correttezza  dei  contenuti
di  piani  e  progetti  rispetto  alle  disposizioni  vigenti  e   la
rispondenza  dei  relativi  contenuti  rispetto  a  studi  o  perizie
allegati quale parte integrante ai piani e progetti medesimi, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente. 
  3. Sono  asseverati  gli  studi  o  le  perizie  necessari  per  la
realizzazione di interventi in aree con penalita' ai sensi  dell'art.
22, comma 1, lettera c), allegati quale parte integrante  a  piani  e
progetti, quando le  disposizioni  adottate  ai  sensi  del  medesimo
articolo non subordinano lo  studio  all'autorizzazione  provinciale.
Con  dichiarazione  asseverata,  il  professionista   incaricato   di
interventi edilizi in queste aree  con  penalita'  attesta  che  sono
state rispettate le prescrizioni  contenute  negli  studi  o  perizie
previsti dalla carta  di  sintesi  della  pericolosita'  disciplinata
dall'art. 22.