Art. 16
Limitazioni agli incarichi professionali
e conflitto di interessi
1. I professionisti incaricati della redazione di uno strumento di
pianificazione del territorio di iniziativa pubblica, fino
all'approvazione del piano stesso, possono assumere nell'ambito del
territorio interessato soltanto incarichi di progettazione di opere e
impianti pubblici, secondo quanto previsto dall'art. 41-bis della
legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica).
2. L'incarico di redazione di uno strumento di pianificazione del
territorio non puo' essere svolto da professionisti che hanno, per
conto proprio o di terzi, un interesse che puo' condizionare il
corretto svolgimento dell'incarico e, in particolare, in ragione di
quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), il quale prevede
l'estensione, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta
previsti dal codice a tutti i collaboratori o consulenti, con
qualsiasi tipologia di contratto o incarico, in presenza di una
situazione di conflitto di interessi, secondo quanto previsto
dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del
2013.
3. Il comune puo' stipulare accordi urbanistici o rilasciare
permessi di costruire a societa' fiduciarie, a societa' partecipate
direttamente da societa' fiduciarie o a societa' in cui societa'
fiduciarie esercitano il controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice
civile sui soci della societa' medesima, solo se queste rendono nota
l'identita' dei fiducianti entro trenta giorni dalla richiesta
formulata dall'amministrazione e comunque prima della stipula
dell'accordo urbanistico o del rilascio del permesso di costruire. I
medesimi soggetti rendono nota l'identita' dei fiducianti all'atto di
presentazione della SCIA.