Art. 16 
 
              Limitazioni agli incarichi professionali 
                      e conflitto di interessi 
 
  1. I professionisti incaricati della redazione di uno strumento  di
pianificazione  del   territorio   di   iniziativa   pubblica,   fino
all'approvazione del piano stesso, possono assumere  nell'ambito  del
territorio interessato soltanto incarichi di progettazione di opere e
impianti pubblici, secondo quanto  previsto  dall'art.  41-bis  della
legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica). 
  2. L'incarico di redazione di uno strumento di  pianificazione  del
territorio non puo' essere svolto da professionisti  che  hanno,  per
conto proprio o di terzi,  un  interesse  che  puo'  condizionare  il
corretto svolgimento dell'incarico e, in particolare, in  ragione  di
quanto previsto dall'art. 2, comma  3,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti  pubblici,  a  norma  dell'art.  54  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165),  il  quale  prevede
l'estensione, per quanto  compatibili,  degli  obblighi  di  condotta
previsti dal  codice  a  tutti  i  collaboratori  o  consulenti,  con
qualsiasi tipologia di contratto  o  incarico,  in  presenza  di  una
situazione  di  conflitto  di  interessi,  secondo  quanto   previsto
dall'art. 7 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  62  del
2013. 
  3. Il  comune  puo'  stipulare  accordi  urbanistici  o  rilasciare
permessi di costruire a societa' fiduciarie, a  societa'  partecipate
direttamente da societa' fiduciarie o  a  societa'  in  cui  societa'
fiduciarie esercitano il controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice
civile sui soci della societa' medesima, solo se queste rendono  nota
l'identita'  dei  fiducianti  entro  trenta  giorni  dalla  richiesta
formulata  dall'amministrazione  e  comunque  prima   della   stipula
dell'accordo urbanistico o del rilascio del permesso di costruire.  I
medesimi soggetti rendono nota l'identita' dei fiducianti all'atto di
presentazione della SCIA.