Art. 23 Integrazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010 1. Dopo il comma 4 dell'art. 33 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 e' inserito il seguente: «4-bis. Nell'ambito di ogni distretto sono istituite le aggregazioni funzionali territoriali (AFT) e una o piu' unita' complesse di cure primarie (UCCP) quali forme organizzative della medicina convenzionata per l'erogazione delle cure primarie, rispettivamente monoprofessionali e multiprofessionali. Per assicurare l'uniformita' assistenziale sul territorio provinciale l'azienda individua gli obiettivi di salute e di' attivita' delle AFT e delle UCCP, sulla base della programmazione della Giunta provinciale e in coerenza con quanto previsto dalla contrattazione nazionale e provinciale. Presso le AFT e le UCCP puo' operare anche personale dipendente del servizio sanitario provinciale, secondo quanto previsto dalla normativa statale e dal Patto per la salute per gli anni 2014-2016 di cui all'Intesa Stato, Regioni e Province autonome di data 10 luglio 2014. Le AFT e le UCCP sono collegate al sistema informativo sanitario provinciale, per assicurare ai medici aderenti la conoscenza e la condivisione delle informazioni relative agli utenti di riferimento necessarie allo svolgimento dell'attivita'.». 2. Nel comma 7-bis dell'art. 41 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, dopo le parole: «e che erogano detti servizi» sono inserite le seguenti: «e, per l'attivazione delle AFT e delle UCCP previste dall'art. 33, comma 4-bis, di soggetti convenzionati con il servizio sanitario provinciale». 3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.