Art. 24 
 
                 Disposizioni in materia di utilizzo 
                      dei prodotti fitosanitari 
 
  1. La Provincia stabilisce con regolamento  misure  in  materia  di
utilizzo dei prodotti fitosanitari sul  territorio  provinciale,  per
prevenire i danni alla salute umana e  animale,  nel  rispetto  della
normativa europea e nazionale. Tali misure  includono,  tra  l'altro,
prescrizioni idonee a mitigare i rischi d'inquinamento e  a  tutelare
aree specifiche del territorio  utilizzate  dalla  popolazione  o  da
gruppi vulnerabili. Chiunque violi le misure definite dal regolamento
e' soggetto al pagamento  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie
previste dal decreto legislativo 14 agosto 2012, n.  150  (Attuazione
della direttiva 2009/128/CE che istituisce  un  quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi), o,  per
le fattispecie non sanzionate ai sensi di questo decreto legislativo,
di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente  nel  pagamento
di una somma da  500  a  5.000  euro,  secondo  quanto  eventualmente
specificato dal regolamento. 
  2. I comuni possono  approvare,  con  proprio  regolamento,  misure
integrative o aggiuntive rispetto a quelle previste  dal  regolamento
provinciale, con l'obiettivo di assicurare  un  maggiore  livello  di
tutela sul loro territorio, in ragione delle sue specificita'. 
  3. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal  comma  1  e  dai
regolamenti di cui al comma 2 si osserva la legge 24  novembre  1981,
n.    689    (Modifiche    al    sistema     penale).     L'emissione
dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste
dall'art. 18 della legge n. 689 del 1981 spetta  al  comune,  secondo
quanto previsto dall'ordinamento degli enti locali. I proventi  delle
sanzioni sono introitati nel bilancio del comune. 
  4. La Provincia, con propria deliberazione, attiva un programma  di
monitoraggio delle condizioni di salute delle popolazioni esposte  ai
fitofarmaci,  anche   per   valutare   l'adeguatezza   delle   misure
individuate dal regolamento previsto dal comma 1. 
  5. La Provincia provvede alla formazione  e  all'aggiornamento  del
personale, anche degli enti  locali,  preposto  alla  verifica  della
corretta applicazione del regolamento previsto dal comma 1. 
  6.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'applicazione  di
quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.