Art. 27 
Modificazioni dell'art. 7 della legge provinciale 9 marzo 2010, n.  6
  (Interventi per la prevenzione della violenza di genere  e  per  la
  tutela delle donne che ne sono vittime). 
  1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale n. 6 del 2010  e'
sostituito dal seguente: 
  «l. La Provincia istituisce un fondo di solidarieta' per  sostenere
le  donne  vittime  di  violenza  nelle  azioni  intraprese  in  sede
giudiziaria, attraverso l'anticipazione del  risarcimento  del  danno
morale riconosciuto  con  provvedimento  dell'autorita'  giudiziaria,
fatta salva la restituzione delle somme anticipate nei casi e con  le
modalita' stabilite dalla deliberazione prevista dal comma 3.». 
  2. Alla fine del comma 3 dell'art. 7 della legge provinciale  n.  6
del   2010   sono   inserite   le   parole:   «nonche'   la    misura
dell'anticipazione del risarcimento del danno morale». 
  3. Al fondo di solidarieta' previsto dall'art. 7,  comma  1,  della
legge provinciale n. 6 del 2010 possono accedere anche le donne,  gli
uomini e i bambini vittime di violenza domestica come definita  dalla
Convenzione di Istanbul ratificata con la legge 27 giugno 2013, n. 77
(Ratifica ed esecuzione  della  Convenzione  del  Consiglio  d'Europa
sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei  confronti  delle
donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011). 
  4.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'applicazione  di
quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.