Art. 28 Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011) 1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 e' sostituita dalla seguente: «e) l'accesso ai benefici previsti dall'art. 8.». 2. L'art. 8 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 e' sostituito dal seguente: «Art. 8. (Sostegno delle famiglie in situazione di temporanea difficolta' economica). - 1. Per sostenere le persone e i nuclei familiari che si trovano in situazione di possibile esclusione sociale e di temporanea difficolta' economica dipendente da eventi di carattere contingente e straordinaria e per favorire l'apprendimento di una corretta e consapevole gestione delle loro risorse economiche, la Provincia promuove l'erogazione di prestiti di modesta entita' e l'attivazione di specifici percorsi formativi per la gestione del bilancio e dell'indebitamento individuale e familiare. 2. La Provincia, mediante procedure comparative, puo' affidare l'attuazione degli interventi previsti da quest'articolo ad associazioni senza scopo di lucro con sedi operative collocate nel territorio provinciale. 3. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti i criteri per l'attuazione di quest'articolo e, in particolare, requisiti del soggetto gestore individuato ai sensi del comma 2, le condizioni e le modalita' di accesso ai percorsi formativi e ai prestiti, il contenuto della convenzione che stabilisce anche le modalita' di rendicontazione delle attivita' e delle somme affidate in gestione.». 3. Il comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 e' sostituito dal seguente: «1. La Provincia promuove l'adozione da parte di tutte le organizzazioni pubbliche e private di modalita' di gestione delle risorse umane che consentano di realizzare, con misure concrete, la conciliazione dei tempi della vita lavorativa con i tempi della vita familiare. Alle organizzazioni che adottano queste modalita' gestionali la Provincia puo' riconoscere strumenti di premialita' che possono consistere anche nella concessione di una maggiorazione dei contributi o, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale in materia di appalti, nell'attribuzione di punteggi aggiuntivi nell'ambito dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. Con deliberazione della Giunta provinciale, da sottoporre al parere preventivo della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, possono essere definite le modalita' di raccordo degli strumenti di premialita' con le discipline amministrative di settore.». 4. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 e' inserito il seguente: «1-bis. La Giunta provinciale puo' disciplinare con propria deliberazione, da sottoporre al parere preventivo della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, le linee guida per la certificazione delle organizzazioni che aderiscono al modello previsto dal comma 1 e puo' determinare la quota di compartecipazione ai costi sostenuti dalla Provincia per il rilascio della certificazione.». 5. Il comma 2 dell'art. 16 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 e' sostituito dal seguente: «2. Per i fini del comma l, con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, e' istituito un registro dei soggetti pubblici e privati che aderiscono al distretto per la famiglia, distinto per tipologie di attivita' e ambiti d'intervento; la deliberazione disciplina anche gli standard familiari, i criteri, le modalita' di accesso e le condizioni per l'iscrizione e la cancellazione dal registro. Nel registro sono iscritti gli operatori che supportano la realizzazione del distretto per la famiglia e le organizzazioni e i soggetti che partecipano al processo di certificazione previsto all'art. 11, sia a livello locale che nazionale.». 6. Il comma 3 dell'art. 16 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 e' abrogato. 7. Il comma 3 dell'art. 31 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 e' abrogato. 8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede con le modalita' indicate nella tabella B. 9. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 si fa fronte con le risorse gia' autorizzate ai sensi delle leggi di settore.