Art. 29 Integrazione dell'art. 4 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 concernente «Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 27 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)» 1. Nel comma 5-ter 1 dell'art. 4 della legge provinciale n. 15 del 2005 le parole: «puo' promuovere anche la costituzione di un fondo di garanzia» sono sostituite dalle seguenti: «promuove, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, la costituzione, anche con proprie risorse, di un fondo di garanzia». 2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.