Art. 31 
Integrazione dell'art. 19-bis della legge provinciale 28 maggio 1998,
  n. 6 (Interventi  a  favore  degli  anziani  e  delle  persone  non
  autosufficienti o con gravi disabilita'). 
  1. Dopo il comma 6 dell'art. 19-bis della legge  provinciale  n.  6
del 1998 e' inserito il seguente 
  «6-bis. I contributi previsti dai commi 1 e 3 sono concessi secondo
quanto previsto da questo articolo ai soggetti di  cui  al  comma  1,
anche in riferimento a immobili e ad apparecchiature, attrezzature  e
arredi destinati a servizi socio-sanitari diversi dalle R.S.A.». 
  2.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'applicazione  di
quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.