Art. 32 Integrazione dell'art. 7 della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 (Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco). 1. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale n. 13 del 2015 e' inserito il seguente: «2-bis. Se l'esercente che ha installato nel proprio locale gli apparecchi da gioco individuati dall'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 decide di recedere dal relativo contratto di noleggio, la Provincia puo' concedere un contributo nella misura massima del 50 per cento dell'importo della penale eventualmente prevista, secondo i criteri e le modalita' stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.». 2. Per i fini di cui al comma 1 con la tabella A e' autorizzata la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 sulla missione/programma 14.02.