Art. 32 
Integrazione dell'art. 7 della legge provinciale 22 luglio  2015,  n.
  13 (Interventi per la prevenzione e la  cura  della  dipendenza  da
  gioco). 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale  n.  13  del
2015 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Se l'esercente che ha installato  nel  proprio  locale  gli
apparecchi da gioco individuati dall'art. 110,  comma  6,  del  regio
decreto n. 773 del 1931 decide di recedere dal relativo contratto  di
noleggio, la Provincia puo'  concedere  un  contributo  nella  misura
massima del 50 per  cento  dell'importo  della  penale  eventualmente
prevista,  secondo  i  criteri   e   le   modalita'   stabiliti   con
deliberazione della Giunta provinciale.». 
  2. Per i fini di cui al comma 1 con la tabella A e' autorizzata  la
spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 sulla
missione/programma 14.02.