Art. 7 
Modifiche all'art. 16 della legge regionale 13  agosto  2007,  n.  30
  (Norme regionali per la sicurezza e la qualita' del lavoro) 
  1. Al comma 1 dell'art. 16  della  legge  regionale  n.  30/2007  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  parole:  «Il   Piano
regionale  dell'istruzione,  della  formazione  e  del  lavoro»  sono
sostituite dalle seguenti: «La Giunta regionale». 
  2. Dopo il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 30/2007  e
successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Ulteriori criteri di priorita' rispetto a  quelli  previsti
al comma 1 sono riconosciuti a favore dei datori di  lavoro  iscritti
al registro dei datori di lavoro  socialmente  responsabili,  di  cui
all'art.  15,  che  attuano  l'alternanza  scuola  lavoro  ai   sensi
dell'art. 3, comma 33, della legge 13 luglio 2015,  n.  107  (Riforma
del sistema nazionale di istruzione e  formazione  e  delega  per  il
riordino delle disposizioni legislative vigenti).».