Art. 14 
 
                         Violenza assistita 
 
  1. Fatti salvi gli obblighi previsti  dall'art.  9  della  legge  4
maggio 1983 n. 184 (Diritto del minore ad  una  famiglia)  in  merito
alla segnalazione di minori in presunto stato di abbandono, i servizi
socio-assistenziali  e  sanitari  competenti  per  l'ambito  materno-
infantile e per  l'ambito  adulti,  in  collaborazione  con  le  reti
territoriali   interistituzionali   promosse   dagli   enti   locali,
assicurano tutti gli  interventi  a  favore  dei  minori  vittime  di
violenza, anche in quanto testimoni  di  violenze  all'interno  della
famiglia, in base a quanto richiamato all'art. 2. 
  2. I servizi di cui al comma 1, in particolare: 
    a) assicurano, in via  prioritaria,  la  protezione  del  minore,
anche  attraverso  il  coinvolgimento  della   competente   autorita'
giudiziaria per l'assunzione degli eventuali provvedimenti di tutela.
In presenza di necessita' di tutela e  protezione  del  minore,  tali
esigenze  sono  da  considerarsi  prevalenti  rispetto  all'eventuale
contraria   volonta'   dell'adulto   esercente   la   responsabilita'
genitoriale; 
    b) assicurano interventi finalizzati alla cura del  minore,  alla
riparazione del trauma subito  ed  al  ripristino  della  sua  salute
fisica e psicologica, mediante azioni che, salvo diversa  indicazione
clinica, vedono un attivo coinvolgimento della madre; 
    c) assicurano interventi di cura nei  confronti  della  madre  e,
qualora praticabili, interventi a livello delle  relazioni  familiari
allargate, finalizzate prioritariamente al sostegno  della  relazione
madre-bambino; 
    d) assicurano idonei percorsi di assistenza e  di  sostegno  alle
donne vittime di violenza e ai loro figli, sia nella fase  di  uscita
dalla struttura residenziale che in quella successiva di rientro  nel
proprio ambiente di vita; 
    e) assicurano l'inserimento o il reinserimento del bambino in  un
ambiente di vita che ne garantisca la protezione  dal  riproporsi  di
eventi traumatici e la presenza di figure accudenti e tutelanti; 
    f)  assicurano  continuita'  di  collaborazione   con   le   reti
territoriali  interistituzionali,  quali,  tra  le  altre,   l'ambito
scolastico  ed  i  servizi  educativi.  Al  fine  di  assicurare   la
continuita' e l'efficacia delle collaborazioni attivate, i servizi  e
le  istituzioni  scolastiche  possono  definire  appositi  protocolli
operativi, volti ad un tempestivo intervento a tutela del minore.