Art. 15 Interventi per la prevenzione dei fenomeni della tratta e della riduzione in schiavitu' 1. La Regione, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI): a) promuove, in collaborazione con gli enti locali, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera o), la realizzazione di programmi di protezione, assistenza e integrazione sociale rivolti alle vittime di violenza motivata da sfruttamento; b) sostiene gli enti locali, i soggetti del privato sociale iscritti nella II sezione del registro delle associazioni di cui all'art. 6 della legge regionale n. 7/2006 e gli altri enti e soggetti che svolgono attivita' a favore degli immigrati, nella realizzazione dei programmi individuali di prima assistenza, di protezione e integrazione sociale, secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone) e dall'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e nella realizzazione delle azioni di prevenzione socio-sanitaria per la tutela della salute individuale e pubblica, anche diretti alla conoscenza e monitoraggio del fenomeno mediante appositi database. 2. La Regione, nello sviluppo dei programmi di cui al comma 1, rivolge particolare attenzione, con interventi specifici e con l'apporto di professionalita' adeguate, alla presa in carico delle vittime di minore eta'. 3. La Regione promuove e sostiene, oltre ai programmi di assistenza di cui al comma 1, azioni volte all'emersione ed al contrasto del fenomeno della tratta e della riduzione in schiavitu', con il coinvolgimento delle forze dell'ordine, delle questure, dei tribunali e degli altri soggetti interessati, secondo le rispettive specifiche competenze.