Art. 15 
 
       Interventi per la prevenzione dei fenomeni della tratta 
                   e della riduzione in schiavitu' 
 
  1.  La  Regione,  fermo  restando  quanto  disposto   dal   decreto
legislativo  4  marzo  2014,  n.  24  (Attuazione   della   direttiva
2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta
di esseri umani e alla protezione delle vittime, che  sostituisce  la
decisione quadro 2002/629/GAI): 
    a) promuove, in collaborazione con gli enti locali, in attuazione
dell'art. 3, comma 1, lettera o), la realizzazione  di  programmi  di
protezione, assistenza e integrazione sociale rivolti alle vittime di
violenza motivata da sfruttamento; 
    b) sostiene gli enti  locali,  i  soggetti  del  privato  sociale
iscritti nella II sezione del  registro  delle  associazioni  di  cui
all'art. 6 della legge  regionale  n.  7/2006  e  gli  altri  enti  e
soggetti che svolgono  attivita'  a  favore  degli  immigrati,  nella
realizzazione dei  programmi  individuali  di  prima  assistenza,  di
protezione e integrazione sociale, secondo quanto previsto  dall'art.
13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure  contro  la  tratta  di
persone) e dall'art. 18 del decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.
286  (Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)  e  nella
realizzazione delle azioni  di  prevenzione  socio-sanitaria  per  la
tutela della  salute  individuale  e  pubblica,  anche  diretti  alla
conoscenza e monitoraggio del fenomeno mediante appositi database. 
  2. La Regione, nello sviluppo dei programmi  di  cui  al  comma  1,
rivolge  particolare  attenzione,  con  interventi  specifici  e  con
l'apporto di professionalita' adeguate, alla presa  in  carico  delle
vittime di minore eta'. 
  3. La Regione promuove e sostiene, oltre ai programmi di assistenza
di cui al comma 1, azioni volte all'emersione  ed  al  contrasto  del
fenomeno della  tratta  e  della  riduzione  in  schiavitu',  con  il
coinvolgimento delle forze dell'ordine, delle questure, dei tribunali
e degli altri soggetti interessati, secondo le rispettive  specifiche
competenze.