Art. 16 Interventi per la prevenzione del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili 1. La Regione, fermo restando quanto disposto dalla legge 9 gennaio 2006 n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile): a) promuove iniziative di sensibilizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera p) e di formazione con la partecipazione di organizzazioni di volontariato, associazioni no profit, strutture sanitarie, comunita' di immigrati provenienti dagli stati dove sono praticate le mutilazioni genitali femminili per sviluppare l'integrazione socio-culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine; b) promuove la collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale al fine di organizzare corsi di informazione per gli insegnanti delle scuole dell'obbligo, anche avvalendosi di figure di riconosciuta esperienza nel campo della mediazione culturale, con il coinvolgimento dei genitori delle bambine e dei bambini immigrati, e per diffondere in classe la conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine; c) promuove presso le strutture sanitarie e i servizi sociali, il monitoraggio dei casi rilevati.