Art. 16 
 
             Interventi per la prevenzione del fenomeno 
                delle mutilazioni genitali femminili 
 
  1. La Regione, fermo restando quanto disposto dalla legge 9 gennaio
2006 n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle
pratiche di mutilazione genitale femminile): 
    a) promuove iniziative di sensibilizzazione di  cui  all'art.  3,
comma 1,  lettera  p)  e  di  formazione  con  la  partecipazione  di
organizzazioni di volontariato,  associazioni  no  profit,  strutture
sanitarie, comunita' di immigrati provenienti dagli stati  dove  sono
praticate  le   mutilazioni   genitali   femminili   per   sviluppare
l'integrazione socio-culturale nel rispetto dei diritti  fondamentali
della persona, in particolare delle donne e delle bambine; 
    b) promuove la collaborazione con l'Ufficio scolastico  regionale
al fine di organizzare corsi di informazione per gli insegnanti delle
scuole dell'obbligo, anche  avvalendosi  di  figure  di  riconosciuta
esperienza   nel   campo   della   mediazione   culturale,   con   il
coinvolgimento dei genitori delle bambine e dei bambini immigrati,  e
per diffondere in classe la conoscenza  dei  diritti  delle  donne  e
delle bambine; 
    c) promuove presso le strutture sanitarie e i servizi sociali, il
monitoraggio dei casi rilevati.