Art. 17 
 
                La rete sanitaria contro la violenza 
 
  1. La rete sanitaria contro la violenza costituisce  uno  dei  nodi
della  complessiva  rete  sanitaria  regionale  ed  e'   strettamente
interconnessa con gli altri servizi deputati  alla  presa  in  carico
delle  vittime,  con  i  quali  collabora  attivamente   e   con   le
associazioni di volontariato, e comprende  i  servizi  dell'emergenza
territoriale  118  e,  a   livello   ospedaliero,   il   Dipartimento
d'emergenza e accettazione (DEA) di I e II livello, nonche' i servizi
dell'assistenza sanitaria di base costituita da personale  medico  di
medicina generale e pediatrico  di  libera  scelta,  personale  della
continuita' assistenziale e personale  che  opera  nei  consultori  o
personale  specializzato  nel  settore  sanitario  e  che  opera  sul
territorio. 
  2. La composizione della rete sanitaria puo' essere successivamente
implementata con apposito provvedimento regionale per  garantirne  il
buon funzionamento a livello territoriale. 
  3. La rete sanitaria si attiva  sia  attraverso  il  personale  dei
consultori,  il  personale   medico   dell'assistenza   di   base   e
specialistica e della continuita' assistenziale che pone un  sospetto
diagnostico alla luce di evidenze cliniche, sia attraverso  l'accesso
ad uno dei servizi di emergenza di cui al comma 1. 
  4. La rete sanitaria opera sia per accesso diretto che per invio da
altri organismi o servizi. 
  5. Il personale dei consultori, il personale medico dell'assistenza
di base e  specialistica  e  della  continuita'  assistenziale  ed  i
servizi di emergenza territoriale 118 cui si rivolge la vittima,  che
hanno evidenza di una violenza domestica o sessuale, garantiscono  la
presa  in  carico  della  vittima   attraverso   l'invio   all'equipe
multiprofessionale di cui all'art. 18, comma 3. 
  6. Il personale dei consultori, il personale medico dell'assistenza
di  base  e  specialistica  e  della  continuita'  assistenziale,  il
personale medico ed i sanitari operanti  presso  i  DEA  di  I  e  II
livello ed i servizi di emergenza territoriale 118,  in  presenza  di
elementi che inducono il sospetto  di  una  situazione  di  violenza,
possono rivolgersi  per  una  consulenza  al  centro  antiviolenza  o
all'equipe multiprofessionale di cui all'art. 18, comma 3. 
  7. Il servizio dell'emergenza territoriale 118 nel  soccorrere  una
vittima di violenza che necessita di ricovero, provvede all'invio  al
DEA. 
  8. Nel caso in cui la donna che richiede cure mediche abbia con se'
figli minori, i servizi sanitari si raccordano immediatamente  con  i
servizi sociali competenti, al fine di assicurare adeguate  modalita'
di tutela dei minori, anche attraverso un inserimento in emergenza in
una struttura di accoglienza. 
  9. E' garantita l'esenzione  dal  ticket  sanitario  per  tutte  le
prestazioni conseguenti ad atti di violenza sessuale e domestica.