Art. 17 La rete sanitaria contro la violenza 1. La rete sanitaria contro la violenza costituisce uno dei nodi della complessiva rete sanitaria regionale ed e' strettamente interconnessa con gli altri servizi deputati alla presa in carico delle vittime, con i quali collabora attivamente e con le associazioni di volontariato, e comprende i servizi dell'emergenza territoriale 118 e, a livello ospedaliero, il Dipartimento d'emergenza e accettazione (DEA) di I e II livello, nonche' i servizi dell'assistenza sanitaria di base costituita da personale medico di medicina generale e pediatrico di libera scelta, personale della continuita' assistenziale e personale che opera nei consultori o personale specializzato nel settore sanitario e che opera sul territorio. 2. La composizione della rete sanitaria puo' essere successivamente implementata con apposito provvedimento regionale per garantirne il buon funzionamento a livello territoriale. 3. La rete sanitaria si attiva sia attraverso il personale dei consultori, il personale medico dell'assistenza di base e specialistica e della continuita' assistenziale che pone un sospetto diagnostico alla luce di evidenze cliniche, sia attraverso l'accesso ad uno dei servizi di emergenza di cui al comma 1. 4. La rete sanitaria opera sia per accesso diretto che per invio da altri organismi o servizi. 5. Il personale dei consultori, il personale medico dell'assistenza di base e specialistica e della continuita' assistenziale ed i servizi di emergenza territoriale 118 cui si rivolge la vittima, che hanno evidenza di una violenza domestica o sessuale, garantiscono la presa in carico della vittima attraverso l'invio all'equipe multiprofessionale di cui all'art. 18, comma 3. 6. Il personale dei consultori, il personale medico dell'assistenza di base e specialistica e della continuita' assistenziale, il personale medico ed i sanitari operanti presso i DEA di I e II livello ed i servizi di emergenza territoriale 118, in presenza di elementi che inducono il sospetto di una situazione di violenza, possono rivolgersi per una consulenza al centro antiviolenza o all'equipe multiprofessionale di cui all'art. 18, comma 3. 7. Il servizio dell'emergenza territoriale 118 nel soccorrere una vittima di violenza che necessita di ricovero, provvede all'invio al DEA. 8. Nel caso in cui la donna che richiede cure mediche abbia con se' figli minori, i servizi sanitari si raccordano immediatamente con i servizi sociali competenti, al fine di assicurare adeguate modalita' di tutela dei minori, anche attraverso un inserimento in emergenza in una struttura di accoglienza. 9. E' garantita l'esenzione dal ticket sanitario per tutte le prestazioni conseguenti ad atti di violenza sessuale e domestica.