Art. 18 
 
                     Istituzione del codice rosa 
 
  1. I DEA di I e II livello o il servizio di emergenza 118  attivano
il codice  rosa  quale  codice  aggiuntivo  al  codice  di  gravita',
visibile ai soli operatori sanitari. 
  2.  L'attribuzione  del  codice  rosa  rende   operativa   l'equipe
multiprofessionale di cui al comma 3 e avvia  il  percorso  rosa  cui
spetta il compito di prendere in carico la vittima. 
  3. L'equipe multiprofessionale e' formata da ginecologa,  pediatra,
ostetrica,  psicologa,  assistente  sociale,  infermiera,   personale
sanitario del ruolo medico o infermieristico di DEA e di altre figure
ritenute utili alla presa in carico e garantisce la reperibilita'  24
ore  su  24   di   almeno   un   operatore   con   competenze   anche
nell'attivazione  immediata  dei  servizi  di  tutela   del   proprio
riferimento  territoriale  ed  in  particolare  dei  servizi  sociali
competenti. 
  4. Negli ospedali privi di DEA di I e II livello, in presenza di un
sospetto caso di violenza, gli operatori applicano i  protocolli  per
la presa in carico delle vittime di violenza ed  attivano  il  codice
rosa di cui al comma 1; se privi  di  competenze  locali,  richiedono
l'intervento  dell'equipe  multiprofessionale  territorialmente  piu'
vicina,  appartenente   all'Azienda   sanitaria   locale   (ASL)   di
riferimento, cui spetta il compito di prendere in carico la vittima.