Art. 18 Istituzione del codice rosa 1. I DEA di I e II livello o il servizio di emergenza 118 attivano il codice rosa quale codice aggiuntivo al codice di gravita', visibile ai soli operatori sanitari. 2. L'attribuzione del codice rosa rende operativa l'equipe multiprofessionale di cui al comma 3 e avvia il percorso rosa cui spetta il compito di prendere in carico la vittima. 3. L'equipe multiprofessionale e' formata da ginecologa, pediatra, ostetrica, psicologa, assistente sociale, infermiera, personale sanitario del ruolo medico o infermieristico di DEA e di altre figure ritenute utili alla presa in carico e garantisce la reperibilita' 24 ore su 24 di almeno un operatore con competenze anche nell'attivazione immediata dei servizi di tutela del proprio riferimento territoriale ed in particolare dei servizi sociali competenti. 4. Negli ospedali privi di DEA di I e II livello, in presenza di un sospetto caso di violenza, gli operatori applicano i protocolli per la presa in carico delle vittime di violenza ed attivano il codice rosa di cui al comma 1; se privi di competenze locali, richiedono l'intervento dell'equipe multiprofessionale territorialmente piu' vicina, appartenente all'Azienda sanitaria locale (ASL) di riferimento, cui spetta il compito di prendere in carico la vittima.