Art. 20 Interventi rivolti agli autori di violenza di genere 1. La Regione, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, delle reti territoriali dei centri antiviolenza e di altri soggetti del privato sociale che operano per le finalita' della presente legge, promuove e sostiene, sul territorio regionale comprese le carceri, la realizzazione di appositi interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza di genere, soprattutto di violenza domestica, al fine di limitare la recidiva favorendo l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali. 2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere a carattere psicologico, socio-educativo, relazionale, culturale, psicoterapeutico e psichiatrico. 3. Gli interventi sono realizzati solo a condizione che siano prioritariamente garantiti la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime e sono stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i centri antiviolenza, escludendo l'applicazione di qualsiasi tecnica di mediazione tra l'autore di violenza e la vittima ed assicurando la separatezza dei due percorsi. 4. Gli interventi possono essere realizzati solo su adesione volontaria del soggetto interessato, fatta salva l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza dell'autorita' giudiziaria procedente, qualora previste.