Art. 20 
 
        Interventi rivolti agli autori di violenza di genere 
 
  1. La Regione, con il coinvolgimento  di  organismi  istituzionali,
delle reti territoriali dei centri antiviolenza e di  altri  soggetti
del privato sociale che  operano  per  le  finalita'  della  presente
legge, promuove e sostiene,  sul  territorio  regionale  comprese  le
carceri, la  realizzazione  di  appositi  interventi  di  recupero  e
accompagnamento  rivolti  agli  autori   di   violenza   di   genere,
soprattutto di violenza domestica, al fine di  limitare  la  recidiva
favorendo l'adozione di comportamenti non  violenti  nelle  relazioni
interpersonali. 
  2. Gli interventi di cui al comma  1  possono  essere  a  carattere
psicologico,      socio-educativo,      relazionale,       culturale,
psicoterapeutico e psichiatrico. 
  3. Gli interventi sono  realizzati  solo  a  condizione  che  siano
prioritariamente garantiti la sicurezza,  il  supporto  e  i  diritti
umani  delle  vittime  e  sono  stabiliti  ed  attuati   in   stretto
coordinamento con i centri antiviolenza, escludendo l'applicazione di
qualsiasi tecnica di mediazione tra l'autore di violenza e la vittima
ed assicurando la separatezza dei due percorsi. 
  4. Gli  interventi  possono  essere  realizzati  solo  su  adesione
volontaria del soggetto interessato, fatta salva l'acquisizione delle
autorizzazioni di competenza dell'autorita'  giudiziaria  procedente,
qualora previste.