Art. 21 
 
               Formazione delle operatrici e operatori 
                        e standard formativi 
 
  1. La Regione propone  e  promuove  l'organizzazione  di  corsi  di
formazione rivolti al personale operante nei servizi  antiviolenza  e
negli altri servizi pubblici che intervengono in tale  ambito,  quali
operatori sociali, sanitari, scolastici,  volontari,  tutor  e  forze
dell'ordine in modo da assicurare competenze specifiche sul  fenomeno
della violenza di genere e favorire una efficace presa in carico  dei
casi dal primo contatto,  all'accoglienza  e  all'accompagnamento  in
ogni fase del percorso di uscita dalla  situazione  di  violenza.  La
formazione ha caratteristiche di  multidisciplinarieta',  competenza,
coerenza e capillarita', nonche' di certificazione  delle  competenze
acquisite dai corsisti. 
  2. La Regione valorizza le pratiche  di  accoglienza  basate  sulle
relazioni fra donne  e  attribuisce  ad  operatrici  in  possesso  di
comprovata esperienza in materia un ruolo  preferenziale  nell'azione
di sostegno alle donne vittime di violenza. 
  3.  La  Regione  mette  a  disposizione,  nell'ambito  dell'offerta
formativa, specifici profili e percorsi  formativi  standard  sia  in
materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere e sia per
l'operativita' nei servizi antiviolenza con la finalita' di garantire
una formazione ed un aggiornamento degli operatori omogeneo su  tutto
il territorio e la certificazione delle competenze acquisite ai sensi
del decreto legislativo 16 gennaio 2013,  n.  13  (Definizione  delle
norme  generali  e  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni  per
l'individuazione e validazione  degli  apprendimenti  non  formali  e
informali e degli standard minimi di servizio del  sistema  nazionale
di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi  58  e
68, della legge 28 giugno 2012, n. 92). 
  4. La  Regione  promuove  la  formazione  e  l'aggiornamento  degli
operatori sociali, sanitari e forze  dell'ordine  che  si  trovano  a
contatto con gli autori di violenza. 
  5. La Regione promuove attivita'  di  formazione  ed  aggiornamento
sulle tematiche oggetto della presente legge,  rivolte  al  personale
dei servizi dedicati al  lavoro  ed  alla  formazione  professionale,
coinvolgendo le organizzazioni datoriali e  sindacali  e  le  agenzie
formative e gli ordini professionali.