Art. 17 Decorrenza della riforma dell'APET 1. L'Agenzia opera a decorrere dal 1° aprile 2016. Fino all'adozione degli atti di organizzazione dell'Agenzia continuano ad applicarsi gli atti organizzativi dell'APET. 2. A decorrere dal 1° aprile 2016 la Regione subentra nella titolarita' delle funzioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere b) e d), nei rapporti giuridici attivi e passivi direttamente afferenti alle stesse e nella titolarita' delle risorse e del patrimonio mobiliare inerente all'esercizio di tali funzioni, sulla base di un verbale di consegna sottoscritto dalle parti interessate. Dalla medesima data il personale di cui all'art. 18, comma 2, lettera b), e' trasferito nei ruoli organici della Regione. 3. Gli eventuali oneri derivanti dal subentro di cui al comma 2, sono detratti dai contributi regionali spettanti all'Agenzia ai sensi dell'art. 16.