Art. 17 
 
                 Decorrenza della riforma dell'APET 
 
  1.  L'Agenzia  opera  a  decorrere  dal  1°   aprile   2016.   Fino
all'adozione degli atti di organizzazione dell'Agenzia continuano  ad
applicarsi gli atti organizzativi dell'APET. 
  2. A decorrere  dal  1°  aprile  2016  la  Regione  subentra  nella
titolarita' delle funzioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere  b)  e
d), nei rapporti giuridici attivi e  passivi  direttamente  afferenti
alle stesse e  nella  titolarita'  delle  risorse  e  del  patrimonio
mobiliare inerente all'esercizio di tali funzioni, sulla base  di  un
verbale di  consegna  sottoscritto  dalle  parti  interessate.  Dalla
medesima data il personale di cui all'art. 18, comma 2,  lettera  b),
e' trasferito nei ruoli organici della Regione. 
  3. Gli eventuali oneri derivanti dal subentro di cui  al  comma  2,
sono detratti dai contributi regionali spettanti all'Agenzia ai sensi
dell'art. 16.