Art. 19 
 
                     Trasferimento del personale 
 
  1. Al personale trasferito di cui all'art. 18, comma 2, lettera b),
e' riconosciuta a tutti gli effetti la continuita'  del  rapporto  di
lavoro e l'anzianita' di servizio maturata presso l'APET. 
  2. A decorrere dal 1° aprile 2016, le  risorse  necessarie  per  le
retribuzioni, gia' spettanti presso l'Agenzia al personale trasferito
nel ruolo organico della Giunta regionale,  sono  finanziate  con  le
risorse regionali di cui alla missione n. 1  «Servizi  istituzionali,
generali e di gestione», programma  n.  02  «Segreteria  generale»  -
titolo I «Spese correnti» del  bilancio  regionale,  determinando  un
corrispondente minor trasferimento  dalla  predetta  missione  n.  1,
programma  n.  02  all'Agenzia.  Le   risorse   necessarie   per   le
retribuzioni confluiscono nella pertinente  missione  n.  1  «Servizi
istituzionali, generali e di  gestione»,  programma  n.  10  «Risorse
umane» - titolo I «Spese correnti» del bilancio regionale. 
  3. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 2, a decorrere dal  1°
aprile 2016, le risorse  dell'Agenzia  destinate  alle  politiche  di
sviluppo delle risorse umane e alla produttivita' di cui ai contratti
collettivi nazionali di lavoro 1° aprile 1999  (Contratto  collettivo
nazionale  di  lavoro  «CCNL»  relativo  al   quadriennio   normativo
1998-2001  ed  al  biennio  economico  1998-1999  del  personale  del
comparto delle Regioni e delle autonomie locali) e 23  dicembre  1999
(CCNL relativo al  quadriennio  normativo  1998-2001  ed  al  biennio
economico 1998-1999  del  personale  dell'area  della  dirigenza  del
comparto delle Regioni e delle autonomie  locali),  confluiscono  per
l'intero importo tra le risorse della Regione destinate alle medesime
finalita'.  L'Agenzia  riduce  le  risorse  anzidette  di  rispettiva
competenza  presenti  nei  relativi  fondi   del   medesimo   importo
complessivo. La Regione integra stabilmente  le  risorse  finanziarie
destinate alle politiche di  sviluppo  delle  risorse  umane  e  alla
produttivita' di cui al CCNL 1° aprile 1999 di  euro  141.939,00  per
l'annualita' 2016 e di euro 183.844,80  a  decorrere  dall'annualita'
2017 e le risorse finanziarie destinate alle  politiche  di  sviluppo
delle risorse umane e alla produttivita' di cui al CCNL  23  dicembre
1999 di euro 52.044,30 per l'annualita' 2016 e di  euro  67.590,00  a
decorrere dall'annualita' 2017. Gli importi di cui al presente  comma
sono comprensivi di oneri riflessi. 
  4. La spesa  relativa  al  trattamento  economico  complessivo  del
personale trasferito non rileva ai fini del rispetto da  parte  della
Regione dell'applicazione dell'art. 1,  comma  557,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale  dello  Stato  «Legge  finanziaria  2007»).  La
predetta somma rileva, invece, per l'Agenzia  ai  fini  del  rispetto
dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006. 
  5. Il  personale  trasferito  titolare  di  incarico  di  posizione
organizzativa alla data del 31 marzo  2016  mantiene  la  titolarita'
dello stesso fino al termine del relativo incarico.  La  declaratoria
della posizione  organizzativa  puo'  essere  modificata  nell'ambito
delle funzioni oggetto di trasferimento di cui all'art. 2,  comma  2,
lettere b) e d). 
  6. A decorrere dal 1°  aprile  2016  cessano  di  avere  effetto  i
comandi presso altre amministrazioni eventualmente in essere  per  il
personale trasferito. 
  7. A far data dal 1° aprile 2016 la dotazione organica della Giunta
regionale e' incrementata del  numero  di  unita'  di  personale  del
comparto e di qualifica dirigenziale  oggetto  di  trasferimento  nei
ruoli regionali. A decorrere dal 1° aprile 2016 l'Agenzia provvede  a
ridurre la propria dotazione organica in  conformita'  alla  delibera
della Giunta regionale di cui all'art. 18, comma 2, lettera b).