Art. 15 
 
         Modifiche all'art. 2 della legge regionale 29/2005 
 
  1. Al comma 1  dell'art.  2  della  legge  regionale  29/2005  sono
apportate le seguenti modifiche: 
  a) alla lettera c) le parole «generi  alimentari»  sono  sostituite
dalle seguenti: «generi del settore alimentare»; 
  b)  alla  lettera  d)  le  parole  «generi  non  alimentari»   sono
sostituite dalle seguenti: «generi del settore non alimentare»; 
  c) alla  lettera  i)  dopo  la  parola  «1.500»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, questi si distinguono in: 
  1) esercizi di media struttura minore: con  superficie  di  vendita
superiore a metri quadrati 250 e fino a metri quadrati 400; 
  2) esercizi di media struttura maggiore: con superficie di  vendita
superiore a metri quadrati 400 e fino a metri quadrati 1.500;»; 
    d) alla  fine  della  lettera  m)  le  parole  «,  effettuata  in
insediamenti  commerciali  a  cio'  appositamente   destinati»   sono
soppresse; 
  e) alla lettera s) le parole «, con la quale l'operatore attesta in
particolare di essere in possesso  di  tutti  i  requisiti  richiesti
dalla normativa vigente e di aver  rispettato  le  norme  igienico  -
sanitarie,  urbanistiche  e  relative  alla  destinazione  d'uso  con
riferimento all'attivita' che si intende esercitare, pena il  divieto
di prosecuzione dell'attivita' iniziata» sono soppresse. 
  f) dopo la lettera w) sono aggiunte le seguenti: 
  «w-bis)  esercizio  in  proprio  dell'attivita'  di  vendita  o  di
somministrazione: qualsiasi attivita' di vendita  di  prodotti  o  di
somministrazione  di  alimenti  e  bevande,  anche  se  trattasi   di
attivita' che la legge esclude dal suo ambito di applicazione; 
  w-ter) sportello unico  per  le  attivita'  produttive  (SUAP):  lo
sportello di cui all'art. 24 del decreto legislativo 31  marzo  1998,
n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59) e di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001,
n. 3 (Disposizioni in materia di sportello  unico  per  le  attivita'
produttive e semplificazione di  procedimenti  amministrativi  e  del
corpo legislativo regionale), e loro successive modifiche.».