Art. 15 Modifiche all'art. 2 della legge regionale 29/2005 1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera c) le parole «generi alimentari» sono sostituite dalle seguenti: «generi del settore alimentare»; b) alla lettera d) le parole «generi non alimentari» sono sostituite dalle seguenti: «generi del settore non alimentare»; c) alla lettera i) dopo la parola «1.500» sono aggiunte le seguenti: «, questi si distinguono in: 1) esercizi di media struttura minore: con superficie di vendita superiore a metri quadrati 250 e fino a metri quadrati 400; 2) esercizi di media struttura maggiore: con superficie di vendita superiore a metri quadrati 400 e fino a metri quadrati 1.500;»; d) alla fine della lettera m) le parole «, effettuata in insediamenti commerciali a cio' appositamente destinati» sono soppresse; e) alla lettera s) le parole «, con la quale l'operatore attesta in particolare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico - sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attivita' che si intende esercitare, pena il divieto di prosecuzione dell'attivita' iniziata» sono soppresse. f) dopo la lettera w) sono aggiunte le seguenti: «w-bis) esercizio in proprio dell'attivita' di vendita o di somministrazione: qualsiasi attivita' di vendita di prodotti o di somministrazione di alimenti e bevande, anche se trattasi di attivita' che la legge esclude dal suo ambito di applicazione; w-ter) sportello unico per le attivita' produttive (SUAP): lo sportello di cui all'art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attivita' produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e loro successive modifiche.».