Art. 16 Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale 29/2005 1. L'art. 3 della legge regionale 29/2005 e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Settori merceologici). - 1. Gli esercizi di vendita al dettaglio sono distinti nei seguenti settori merceologici: a) settore alimentare; b) settore non alimentare. 2. La vendita dei farmaci di cui all'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 248/2006, avviene secondo le modalita' dell'art. 2, comma 1, lettera w), fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 223/2006 solo in capo al farmacista e i requisiti di cui all'art. 7 della presente legge solo in capo al titolare. La mancata comunicazione comporta la sanzione di cui all'art. 65, commi 2 e 4.».