Art. 16 
 
       Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale 29/2005 
 
  1. L'art.  3  della  legge  regionale  29/2005  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 3 (Settori merceologici). - 1. Gli  esercizi  di  vendita  al
dettaglio sono distinti nei seguenti settori merceologici: 
  a) settore alimentare; 
  b) settore non alimentare. 
  2. La vendita dei farmaci di cui all'art.  5  del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il  contenimento  e  la  razionalizzazione  della  spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di  entrate  e  di  contrasto
all'evasione fiscale), convertito,  con  modificazioni,  dall'art.  1
della legge 248/2006, avviene secondo le modalita' dell'art. 2, comma
1, lettera w), fermo restando  il  possesso  dei  requisiti  previsti
dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge  223/2006  solo  in  capo  al
farmacista e i requisiti di cui all'art. 7 della presente legge  solo
in capo al titolare. La mancata comunicazione comporta la sanzione di
cui all'art. 65, commi 2 e 4.».