Art. 18 
 
       Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale 29/2005 
 
  1. L'art.  6  della  legge  regionale  29/2005  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 6 (Requisiti morali e condizioni ostative). - 1. Non  possono
esercitare  l'attivita'  commerciale  in  sede  fissa  o  sulle  aree
pubbliche, nonche' l'attivita'  di  somministrazione  di  alimenti  e
bevande coloro che si trovino nelle condizioni di  cui  all'art.  71,
commi da 1 a  5,  del  decreto  legislativo  26  marzo  2010,  n.  59
(Attuazione della  direttiva  2006/123/CE  relativa  ai  servizi  nel
mercato interno), e successive modifiche, ivi compresa  l'ipotesi  in
cui la sentenza di condanna sia stata emessa ai sensi  dell'art.  444
del codice di procedura penale.».