Art. 19 Modifiche all'art. 7 della legge regionale 29/2005 1. All'art. 7 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'esercizio dell'attivita' commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche di prodotti alimentari, nonche' della somministrazione di alimenti e bevande, ancorche' svolto nei confronti di una cerchia limitata di persone in locali non aperti al pubblico, e' subordinato al possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 71, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 59/2010.»; b) al comma 3 le parole «al comma 2, lettera c),» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 59/2010»; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. E' riconosciuta validita' ai requisiti professionali maturati o riconosciuti ai sensi dell'ordinamento delle altre Regioni.».