Art. 19 
 
         Modifiche all'art. 7 della legge regionale 29/2005 
 
  1. All'art. 7 della  legge  regionale  29/2005  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. L'esercizio dell'attivita'  commerciale  in  sede  fissa  o
sulle  aree  pubbliche  di   prodotti   alimentari,   nonche'   della
somministrazione  di  alimenti  e  bevande,  ancorche'   svolto   nei
confronti di una cerchia limitata di persone in locali non aperti  al
pubblico, e' subordinato al possesso di  uno  dei  requisiti  di  cui
all'art. 71, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 59/2010.»; 
    b) al comma 3 le parole «al comma 2, lettera c),» sono sostituite
dalle seguenti: «all'art.  71,  comma  6,  lettera  c),  del  decreto
legislativo 59/2010»; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4. E' riconosciuta validita' ai requisiti professionali maturati
o riconosciuti ai sensi dell'ordinamento delle altre Regioni.».