Art. 20 Sostituzione dell'art. 19 della legge regionale 29/2005 1. L'art. 19 della legge regionale 29/2005 e' sostituito dal seguente: «Art. 19 (Vendita negli outlet). - 1. La denominazione di outlet, puo' essere impiegata nelle insegne, nelle ditte, nei marchi e nella pubblicita' riferita all'attivita' commerciale. 2. I prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettera m), sono tenuti separati dalle altre merci. 3. Gli operatori devono comunicare la natura dei prodotti mediante cartelli o altri adeguati supporti informativi ben visibili al pubblico, collocati all'interno dei propri locali. 4. I soggetti titolari di outlet sono tenuti a rispettare le norme inerenti la disciplina dei prezzi, le vendite straordinarie e promozionali.».