Art. 20 
 
       Sostituzione dell'art. 19 della legge regionale 29/2005 
 
  1. L'art. 19  della  legge  regionale  29/2005  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 19 (Vendita negli outlet). - 1. La denominazione  di  outlet,
puo' essere impiegata nelle insegne, nelle ditte, nei marchi e  nella
pubblicita' riferita all'attivita' commerciale. 
  2. I prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettera m),  sono  tenuti
separati dalle altre merci. 
  3. Gli operatori devono comunicare la natura dei prodotti  mediante
cartelli o  altri  adeguati  supporti  informativi  ben  visibili  al
pubblico, collocati all'interno dei propri locali. 
  4. I soggetti titolari di outlet sono tenuti a rispettare le  norme
inerenti  la  disciplina  dei  prezzi,  le  vendite  straordinarie  e
promozionali.».