Art. 21 Modifica all'art. 32 della legge regionale 29/2005 1. Dopo il comma 5 dell'art. 32 della legge regionale 29/2005 e' inserito il seguente: «5-bis. La temporanea mancanza di indicazione del prezzo, motivata da allestimento di vetrine, e' ammessa esclusivamente nel caso in cui l'allestimento della vetrina, anche in un momento di chiusura dell'esercizio o di momentanea sospensione dell'attivita' con chiusura della porta di ingresso, sia effettivamente in corso e cio' sia comprovato dalla presenza di personale intento a tale operazione.».