Art. 21 
 
         Modifica all'art. 32 della legge regionale 29/2005 
 
  1. Dopo il comma 5 dell'art. 32 della legge  regionale  29/2005  e'
inserito il seguente: 
  «5-bis. La temporanea mancanza di indicazione del prezzo,  motivata
da allestimento di vetrine, e' ammessa esclusivamente nel caso in cui
l'allestimento  della  vetrina,  anche  in  un  momento  di  chiusura
dell'esercizio  o  di  momentanea  sospensione   dell'attivita'   con
chiusura della porta di ingresso, sia effettivamente in corso e  cio'
sia  comprovato  dalla  presenza  di   personale   intento   a   tale
operazione.».