Art. 22 
 
         Modifiche all'art. 41 della legge regionale 29/2005 
 
  1. All'art. 41 della legge  regionale  29/2005  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) dopo la lettera b) del comma 1 e' inserita la seguente: 
      «b-bis)   ai   soggetti   che   esercitano    l'attivita'    di
somministrazione al pubblico di alimenti e  bevande  e  di  rivendita
della stampa quotidiana e periodica, in  quanto  compatibili  con  le
specifiche disposizioni prescritte per le specifiche attivita'.»; 
  b) alla lettera b)  del  comma  2  le  parole  «e  alle  soste  per
l'esercizio dell'attivita' in forma itinerante» sono soppresse; 
  c) alla fine del comma 2-bis sono aggiunte le seguenti parole:  «e,
per quanto compatibile e non diversamente  disposto,  i  criteri  del
documento unitario delle Regioni e Province Autonome per l'attuazione
della citata Intesa»; 
  d) dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti: 
  «2-ter. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche
sono sottoposti alle medesime disposizioni che  riguardano  le  altre
attivita' commerciali, di vendita e di somministrazione di alimenti e
bevande, in quanto compatibili con  le  specifiche  disposizioni  del
presente titolo e del titolo VI. 
  2-quater. Nell'adozione dei regolamenti disciplinati  dal  presente
titolo,  i  Comuni  danno  attuazione  alle  forme  di  consultazione
previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo  unico
delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali).».