Art. 22 Modifiche all'art. 41 della legge regionale 29/2005 1. All'art. 41 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera b) del comma 1 e' inserita la seguente: «b-bis) ai soggetti che esercitano l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di rivendita della stampa quotidiana e periodica, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni prescritte per le specifiche attivita'.»; b) alla lettera b) del comma 2 le parole «e alle soste per l'esercizio dell'attivita' in forma itinerante» sono soppresse; c) alla fine del comma 2-bis sono aggiunte le seguenti parole: «e, per quanto compatibile e non diversamente disposto, i criteri del documento unitario delle Regioni e Province Autonome per l'attuazione della citata Intesa»; d) dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti: «2-ter. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano le altre attivita' commerciali, di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni del presente titolo e del titolo VI. 2-quater. Nell'adozione dei regolamenti disciplinati dal presente titolo, i Comuni danno attuazione alle forme di consultazione previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali).».