Art. 23 Sostituzione dell'art. 42 della legge regionale 29/2005 1. L'art. 42 della legge regionale 29/2005 e' sostituito dal seguente: «Art. 42 (Esercizio dell'attivita'). - 1. Il commercio sulle aree pubbliche puo' essere esercitato da persone fisiche, societa' di persone, societa' di capitali regolarmente costituite o cooperative: a) su posteggi dati in concessione, per un periodo compreso tra i nove e i dodici anni, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 41, comma 2-bis; b) su qualsiasi area purche' in forma itinerante. 2. L'esercizio dell'attivita' e' soggetto a SCIA al SUAP del comune sede del posteggio, oggetto della concessione, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), ovvero al SUAP del comune nel quale il richiedente intende avviare l'attivita' medesima, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b). 3. Nella SCIA l'interessato, in particolare, dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti soggettivi; b) il settore o i settori merceologici e, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), gli estremi della concessione di posteggio; tale concessione non puo' essere rilasciata qualora non sia disponibile nel mercato il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle attrezzature dell'operatore. 4. L'esercizio dell'attivita', ai sensi del comma 1, lettera a), comprende anche l'esercizio in forma itinerante del commercio sulle aree pubbliche nell'ambito del territorio regionale; l'esercizio dell'attivita', ai sensi del comma 1, lettera b), comprende anche la vendita al domicilio del consumatore, nonche' nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. 5. L'operatore che abbia gia' presentato la SCIA ai fini dell'esercizio ai sensi del comma 1, lettera b), non puo' presentare ulteriori SCIA per il commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante, fatte salve le ipotesi di subingresso. 6. Hanno validita' nel territorio regionale anche le SCIA e le autorizzazioni presentate o rilasciate nelle altre Regioni ai sensi della normativa di settore del commercio sulle aree pubbliche. 7. In occasione delle fiere o di altre riunioni straordinarie di persone possono essere concesse occupazioni temporanee di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possieda i requisiti, in ogni caso nei limiti dei posteggi appositamente previsti. 8. Uno stesso soggetto puo' presentare contemporaneamente piu' SCIA, ai fini dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, fermo restando il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dalla normativa vigente. 9. Le imprese commerciali di uno Stato membro dell'Unione europea, abilitate nel loro Paese allo svolgimento dell'attivita' sulle aree pubbliche, possono effettuare la medesima attivita' nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con la sola esibizione del titolo autorizzativo originario, fatta salva l'osservanza delle norme igienico-sanitarie, delle norme che regolano l'uso del suolo pubblico e delle condizioni e modalita' stabilite dal regolamento comunale e nel caso delle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi, il possesso dei requisiti di priorita' e' comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalita'.».