Art. 24 
 
         Modifiche all'art. 43 della legge regionale 29/2005 
 
  1. All'art. 43 della legge  regionale  29/2005  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
  a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   «(Prescrizioni
specifiche per l'esercizio dell'attivita')»; 
  b) al comma  2  dopo  le  parole  «artistico  e  ambientale.»  sono
aggiunte le seguenti: «In relazione a tali  zone,  i  Comuni  possono
prevedere restrizioni specifiche  alle  tipologie  merceologiche  dei
posteggi esistenti, sia per il settore alimentare che per il  settore
non alimentare, ovvero possono istituire mercati specializzati  nella
vendita di  particolari  prodotti,  o  nella  somministrazione  degli
stessi,  ovvero  di  entrambe,  laddove   si   tratti   di   prodotti
alimentari.»; 
  c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. I titolari di posteggi ubicati in  mercati  di  cui  al
comma 2, qualora pongano in vendita  merceologie  non  conformi  alle
restrizioni   prescritte,   hanno   l'onere   di    adeguarsi    alle
specializzazioni merceologiche deliberate dai Comuni entro  sei  mesi
dall'entrata in vigore del regolamento comunale,  pena  la  decadenza
dalla concessione del posteggio.»; 
    d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
      «3-bis. E' fatto obbligo di dichiarare gli estremi della SCIA a
ogni richiesta degli organi di vigilanza. 
      3-ter. L'esercizio del commercio sulle aree  pubbliche  incluse
nell'ambito  di  aree  demaniali  marittime   e'   consentito   dalle
competenti autorita', le quali  stabiliscono  modalita',  condizioni,
limiti e divieti per l'accesso alle aree predette. 
      3-quater. Senza permesso dell'ente proprietario  o  gestore  e'
vietato il commercio sulle  aree  pubbliche  negli  aeroporti,  nelle
stazioni e nelle autostrade. 
      3-quinquies. Nell'esercizio del commercio sulle aree  pubbliche
e' fatto divieto di vendere  o  esporre  armi,  esplosivi  o  oggetti
preziosi.».