Art. 24 Modifiche all'art. 43 della legge regionale 29/2005 1. All'art. 43 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Prescrizioni specifiche per l'esercizio dell'attivita')»; b) al comma 2 dopo le parole «artistico e ambientale.» sono aggiunte le seguenti: «In relazione a tali zone, i Comuni possono prevedere restrizioni specifiche alle tipologie merceologiche dei posteggi esistenti, sia per il settore alimentare che per il settore non alimentare, ovvero possono istituire mercati specializzati nella vendita di particolari prodotti, o nella somministrazione degli stessi, ovvero di entrambe, laddove si tratti di prodotti alimentari.»; c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. I titolari di posteggi ubicati in mercati di cui al comma 2, qualora pongano in vendita merceologie non conformi alle restrizioni prescritte, hanno l'onere di adeguarsi alle specializzazioni merceologiche deliberate dai Comuni entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento comunale, pena la decadenza dalla concessione del posteggio.»; d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. E' fatto obbligo di dichiarare gli estremi della SCIA a ogni richiesta degli organi di vigilanza. 3-ter. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche incluse nell'ambito di aree demaniali marittime e' consentito dalle competenti autorita', le quali stabiliscono modalita', condizioni, limiti e divieti per l'accesso alle aree predette. 3-quater. Senza permesso dell'ente proprietario o gestore e' vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade. 3-quinquies. Nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche e' fatto divieto di vendere o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi.».