Art. 25 
 
         Modifiche all'art. 47 della legge regionale 29/2005 
 
  1. All'art. 47 della legge  regionale  29/2005  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche di  prodotti
alimentari, sia la vendita, sia la  somministrazione  di  alimenti  e
bevande, avviene anche nel rispetto di quanto sancito  dall'art.  41,
comma 2-ter, ed e' soggetto alle norme di  settore  che  tutelano  le
esigenze igienico-sanitarie.»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Nei mercati giornalieri di nuova istituzione,  le  aree
destinate al commercio di prodotti alimentari sono: 
  a) chiaramente delimitate  o  recintate,  ove  non  lo  impediscano
vincoli di tipo architettonico, storico, artistico e ambientale; 
  b) dotate di una propria rete  fognaria,  in  grado  di  assicurare
anche lo  smaltimento  dei  servizi  igienici  generali  del  mercato
nonche' dei posteggi che ne abbiano la necessita'; 
  c) dotate  di  reti  per  allacciare  ciascun  posteggio  all'acqua
potabile, allo scarico delle  acque  reflue  attraverso  un  chiusino
sifonato,  anche  nella  fognatura  prescritta  alla  lettera  b),  e
all'energia elettrica; tali reti devono prevedere apparecchiature  di
allaccio indipendenti nella superficie di ciascun posteggio; 
  d) dotate di contenitori di  rifiuti  solidi  urbani  possibilmente
distinti per categoria di riciclaggio, muniti di coperchio, in numero
sufficiente  alle  esigenze,  opportunamente  dislocati  nell'area  e
facilmente accessibili in particolare dai posteggi.»; 
  c) al comma 5 dopo le parole «successive modifiche»  sono  aggiunte
le seguenti: «e integrazioni».