Art. 25 Modifiche all'art. 47 della legge regionale 29/2005 1. All'art. 47 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche di prodotti alimentari, sia la vendita, sia la somministrazione di alimenti e bevande, avviene anche nel rispetto di quanto sancito dall'art. 41, comma 2-ter, ed e' soggetto alle norme di settore che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Nei mercati giornalieri di nuova istituzione, le aree destinate al commercio di prodotti alimentari sono: a) chiaramente delimitate o recintate, ove non lo impediscano vincoli di tipo architettonico, storico, artistico e ambientale; b) dotate di una propria rete fognaria, in grado di assicurare anche lo smaltimento dei servizi igienici generali del mercato nonche' dei posteggi che ne abbiano la necessita'; c) dotate di reti per allacciare ciascun posteggio all'acqua potabile, allo scarico delle acque reflue attraverso un chiusino sifonato, anche nella fognatura prescritta alla lettera b), e all'energia elettrica; tali reti devono prevedere apparecchiature di allaccio indipendenti nella superficie di ciascun posteggio; d) dotate di contenitori di rifiuti solidi urbani possibilmente distinti per categoria di riciclaggio, muniti di coperchio, in numero sufficiente alle esigenze, opportunamente dislocati nell'area e facilmente accessibili in particolare dai posteggi.»; c) al comma 5 dopo le parole «successive modifiche» sono aggiunte le seguenti: «e integrazioni».