Art. 26 
 
         Modifiche all'art. 48 della legge regionale 29/2005 
 
  1. All'art. 48 della legge  regionale  29/2005  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nei  mercati
e' soggetto a SCIA, previo ottenimento della concessione di posteggio
di cui all'art. 49.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2.  L'istituzione,  la  soppressione  o  lo  spostamento   dei
mercati,  nonche'  le   modalita'   del   loro   funzionamento   sono
disciplinati  con  regolamento  comunale  che,  in  conformita'  alle
eventuali  prescrizioni  degli  strumenti   urbanistici,   stabilisce
l'ampiezza complessiva delle aree  relative  ai  mercati  sulla  base
delle caratteristiche socio - economiche  del  territorio,  tenendosi
conto dei consumi  della  popolazione  residente  e  della  clientela
turistica  e  di  passaggio,  al  fine  di  assicurare  la   migliore
funzionalita' e produttivita' del servizio da rendere al  consumatore
e un adeguato equilibrio con le  installazioni  commerciali  a  posto
fisso e le altre forme di distribuzione in uso.»; 
    c) al comma 3 le parole «42, commi 6 e 7,» sono sostituite  dalle
seguenti: «41,  comma  2-bis,»  e  dopo  le  parole  «del  territorio
comunale» sono aggiunte le seguenti: «e possono essere previste  aree
da destinare esclusivamente all'esercizio stagionale dell'attivita'»; 
  d) al comma 4 le parole «art. 42, commi 6  e  7,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «art. 41, comma 2-bis,»; 
  e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5.  Fermi  restando  i   principali   criteri   di   priorita'
individuati dall'Intesa, di cui all'art. 41,  comma  2-bis,  ai  fini
delle procedure di  selezione  per  l'assegnazione  dei  posteggi  in
mercati di nuova istituzione ovvero  di  nuovi  posteggi  in  mercati
esistenti, nonche' dei posteggi che  si  sono  resi  liberi,  vengono
specificati i  seguenti  ulteriori  criteri  individuati  dall'Intesa
citata: 
        1)  criterio  correlato  alla   qualita'   dell'offerta,   in
particolare: prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali  e
del  Made  in  Italy,  prodotti  della   tradizione   garantendo   al
consumatore  una  ampia  possibilita'  di  scelta  anche   attraverso
l'organizzazione di degustazioni gratuite; 
        2) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito, in
particolare: l'impegno da parte dell'operatore  a  fornire  ulteriori
servizi come la consegna della  spesa  a  domicilio,  la  vendita  di
prodotti pre-confezionati a seconda  del  target  e  dell'eta'  della
clientela, la vendita informatizzata o online; 
        3)  criterio  correlato  alla   presentazione   di   progetti
innovativi,  anche  relativi  a  caratteristiche  di   compatibilita'
architettonica, in  particolare:  compatibilita'  architettonica  dei
banchi rispetto al territorio in cui si  collocano,  ottimizzando  il
rapporto tra la struttura e il contesto, ovvero utilizzo di automezzi
a basso impatto ambientale.».