Art. 27 Modifiche all'art. 49 della legge regionale 29/2005 1. All'art. 49 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La concessione del posteggio nei mercati di cui all'art. 48 e' rilasciata in base ai criteri di priorita' stabiliti dall'Intesa di cui dall'art. 41, comma 2 bis, puo' avere la durata massima di cui all'art. 42, comma 1, lettera a), puo' essere rinnovata nel rispetto delle prescrizioni di cui alla citata Intesa e non puo' essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.»; b) al comma 2 le parole «Il titolare dell'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «L'operatore su aree pubbliche»; c) al comma 3 le parole «, comma 2» sono soppresse; d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il comune tiene costantemente aggiornata la planimetria con l'indicazione del numero della superficie e della localizzazione dei posteggi disponibili nel suo territorio, mettendola a disposizione di chi intenda richiedere la concessione di posteggio.»; e) al comma 5 le parole «ai soggetti legittimati a esercitare il commercio sulle aree pubbliche in base ad autorizzazione di cui all'art. 42», sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti che abbiano il maggior numero di presenze nel mercato o nella fiera»; f) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Nell'ambito della stessa area mercatale, un medesimo soggetto non puo' essere titolare di piu' di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, per un massimo di quattro concessioni, due del settore alimentare e due del settore non alimentare, nel caso di aree mercatali con un numero di posteggi non superiore a cento, ovvero di tre concessioni per singolo settore, per un numero massimo di sei concessioni, nel caso di aree con un numero di posteggi superiore a cento.»; g) al comma 9 le parole «Il titolare dell'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «L'operatore su aree pubbliche» e le parole «comma 2,» e «o ferie» sono soppresse; h) al comma 10 dopo le parole «attrezzature adeguate per la raccolta di tali rifiuti» sono aggiunte le seguenti: «distinte per categoria di riciclaggio»; i) al comma 13 le parole «, comma 2» sono soppresse.