Art. 28 Sostituzione dell'art. 50 della legge regionale 29/2005 1. L'art. 50 della legge regionale 29/2005 e' sostituito dal seguente: «Art. 50 (Determinazione delle aree relative alle fiere). - 1. Il commercio sulle aree destinate alle fiere, istituite e disciplinate dai regolamenti comunali, e' consentito agli esercenti l'attivita' di vendita su aree pubbliche di tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 114/1998. 2. L'assegnazione dei posteggi nelle aree di cui al presente articolo avviene secondo i criteri di priorita' stabiliti dall'Intesa, di cui all'art. 41, comma 2-bis. 3. La concessione del posteggio, della durata massima di dodici anni e comunque limitata ai giorni della fiera, non puo' essere ceduta senza la cessione dell'azienda. In caso di assenza del titolare della concessione, l'assegnazione del posteggio ad altro operatore avviene ai sensi di quanto sancito dall'art. 49, comma 5. 4. Le domande di concessione del posteggio pervengono al comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera e la graduatoria per l'assegnazione dei posteggi e' affissa nell'albo comunale almeno trenta giorni prima dello svolgimento della fiera.».