Art. 29 
 
       Sostituzione dell'art. 51 della legge regionale 29/2005 
 
  1. L'art. 51  della  legge  regionale  29/2005  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 51 (Orari). - 1. I Comuni stabiliscono i giorni e  la  fascia
temporale di durata giornaliera dei mercati e delle fiere. 
  2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 43, commi 2 e 3, i  Comuni
fissano  i  limiti  temporali  di  sosta  nello  stesso   punto   per
l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante. 
  3. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.».