Art. 29 Sostituzione dell'art. 51 della legge regionale 29/2005 1. L'art. 51 della legge regionale 29/2005 e' sostituito dal seguente: «Art. 51 (Orari). - 1. I Comuni stabiliscono i giorni e la fascia temporale di durata giornaliera dei mercati e delle fiere. 2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 43, commi 2 e 3, i Comuni fissano i limiti temporali di sosta nello stesso punto per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante. 3. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.».