Art. 30 Modifiche all'art. 52 della legge regionale 29/2005 1. All'art. 52 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dopo le parole «dell'azienda» sono inserite le seguenti: «, o del ramo d'azienda,» e le parole «agli articoli 39 e 72» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 39»; b) al comma 2 le parole «, autorizzata ai sensi dell'art. 42, comma 3,» sono soppresse.