Art. 30 
 
         Modifiche all'art. 52 della legge regionale 29/2005 
 
  1. All'art. 52 della legge  regionale  29/2005  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
  a) al comma 1  dopo  le  parole  «dell'azienda»  sono  inserite  le
seguenti: «, o del ramo d'azienda,» e le parole «agli articoli  39  e
72» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 39»; 
  b) al comma 2 le parole «, autorizzata ai sensi dell'art. 42, comma
3,» sono soppresse.