Art. 31 
 
       Sostituzione dell'art. 70 della legge regionale 29/2005 
 
  1. L'art. 70  della  legge  regionale  29/2005  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art.   70   (Rilascio   delle    autorizzazioni    ed    esercizio
dell'attivita'). - 1. La domanda di autorizzazione all'apertura o  al
trasferimento di sede degli esercizi di  somministrazione,  ai  sensi
dell'art. 69, e' presentata al SUAP del comune in cui va  ubicata  la
sede dell'attivita'. 
  2. Nella domanda di cui al comma 1 e'  attestato  il  possesso  dei
requisiti morali e professionali e di ogni  presupposto  e  requisito
richiesto dalle normative di settore in relazione  all'iniziativa  da
realizzarsi. 
  3. L'esame della domanda  e'  subordinato  alla  disponibilita'  da
parte  del  titolare  dei  locali  nei   quali   intende   esercitare
l'attivita'; la disponibilita' sussiste  anche  nel  caso  in  cui  i
locali siano oggetto di costruzione o ristrutturazione. 
  4. L'autorizzazione  e'  rilasciata  a  tempo  indeterminato  e  ha
validita' in relazione ai locali in essa indicati. Entro dieci giorni
dal rilascio dell'autorizzazione il  comune  ne  invia  gli  estremi,
anche in via telematica, alla Prefettura, alla Questura,  all'Azienda
per i servizi sanitari territorialmente competente. 
  5. L'esercizio dell'attivita' e' subordinato  all'osservanza  della
conformita' dei locali rispetto alle  norme  edilizie,  urbanistiche,
igienico-sanitarie,  alle  disposizioni  relative  alla   prevenzione
incendi e a quelle in  materia  di  pubblica  sicurezza  dei  locali,
nonche' di tutte le norme di  settore  che  disciplinano  l'attivita'
esercitata.».