Art. 31 Sostituzione dell'art. 70 della legge regionale 29/2005 1. L'art. 70 della legge regionale 29/2005 e' sostituito dal seguente: «Art. 70 (Rilascio delle autorizzazioni ed esercizio dell'attivita'). - 1. La domanda di autorizzazione all'apertura o al trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione, ai sensi dell'art. 69, e' presentata al SUAP del comune in cui va ubicata la sede dell'attivita'. 2. Nella domanda di cui al comma 1 e' attestato il possesso dei requisiti morali e professionali e di ogni presupposto e requisito richiesto dalle normative di settore in relazione all'iniziativa da realizzarsi. 3. L'esame della domanda e' subordinato alla disponibilita' da parte del titolare dei locali nei quali intende esercitare l'attivita'; la disponibilita' sussiste anche nel caso in cui i locali siano oggetto di costruzione o ristrutturazione. 4. L'autorizzazione e' rilasciata a tempo indeterminato e ha validita' in relazione ai locali in essa indicati. Entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione il comune ne invia gli estremi, anche in via telematica, alla Prefettura, alla Questura, all'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente. 5. L'esercizio dell'attivita' e' subordinato all'osservanza della conformita' dei locali rispetto alle norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali, nonche' di tutte le norme di settore che disciplinano l'attivita' esercitata.».