Art. 32 Sostituzione dell'art. 71 della legge regionale 29/2005 1. L'art. 71 della legge regionale 29/2005 e' sostituito dal seguente: «Art. 71 (Riunioni straordinarie). - 1. L'esercizio dell'attivita' temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, e' soggetta alla disciplina di cui all' art. 41 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35.».