Art. 32 
 
       Sostituzione dell'art. 71 della legge regionale 29/2005 
 
  1. L'art. 71  della  legge  regionale  29/2005  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 71 (Riunioni straordinarie). - 1. L'esercizio  dell'attivita'
temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione  di
sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali  e  culturali  o
eventi locali straordinari, e' soggetta alla disciplina di  cui  all'
art. 41 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito con legge  4
aprile 2012, n. 35.».