Art. 33 Modifica all'art. 80 della legge regionale 29/2005 1. Dopo il comma 2 dell'art. 80 sono inseriti i seguenti: «2-bis. L'utilizzo della denominazione di outlet al di fuori dei casi previsti all'art. 2, comma 1, lettera m), e' punita con la sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro. 2-ter. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 19, commi 2 e 4, si applica la sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro.».