Art. 33 
 
         Modifica all'art. 80 della legge regionale 29/2005 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 80 sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. L'utilizzo della denominazione di outlet al  di  fuori  dei
casi previsti all'art. 2, comma 1,  lettera  m),  e'  punita  con  la
sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro. 
  2-ter. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 19,
commi 2 e 4, si applica la sanzione  amministrativa  da  600  euro  a
3.500 euro.».