Art. 14 Parametri di riferimento e formula del calcolo dei canoni di concessione 1. Sono parametri di riferimento per il calcolo del canone, il canone unitario di concessione (CUC), il canone minimo forfettario (CMF) e la portata soglia (PS), come definiti all'art. 2, comma 1, rispettivamente alle lettere d) e) e f). E' altresi' parametro di riferimento la portata di concessione (PC), come definita all'art. 2, comma 1, lettera g), espressa in litri secondo. 2. Il CUC e' determinato per ogni singola categoria d'uso, tenuto conto dei costi ambientali e della risorsa, come definiti dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2015 n. 39 (regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori di impiego dell'acqua) ed in conformita' a quanto previsto all'art. 12 della legge regionale n. 80/2015 anche sulla base dell'analisi degli impatti e delle pressioni dei vari usi. 3. La PS e' determinata dal rapporto tra l'importo del CMF, espresso in euro e l'importo del CUC, espresso in euro al litro/secondo ed e' rappresentata dalla seguente formula: CMF / CUC = PS 4. L' importo del CMF e' determinato in modo tale da contenere il valore della portata soglia ed assicurare la proporzionalita' tra l'importo del canone e i quantitativi di acqua assentiti. 5. Nel caso di uso per produzione beni e servizi gli importi del CUC e del CMF sono modulati in considerazione dei quantitativi richiesti in concessione. 6. L'importo del canone di concessione e' determinato in misura direttamente proporzionale alla portata idrica concessa ed e' rappresentata dalla seguente formula: Canone di concessione annuo = CUC × PC. 7. E' comunque dovuto, per ogni singola categoria d'uso, il pagamento del CMF. 8. Con riferimento alla categoria d'uso idroelettrico il CUC e' determinato in base alla potenza nominale media di concessione. 9. Nel caso di usi promiscui, non assentiti singolarmente e non ripartibili con certezza, e' applicato il CUC di importo piu' elevato. 10. Per le nuove concessioni l'importo del primo canone annuo, calcolato secondo la formula di cui al comma 6, e' incrementato di una somma, pari a un quarantesimo del canone annuo stesso, da corrispondere a titolo di contributo, dovuto ai sensi dell'art. 7 del regio decreto n. 1775/1933.