Art. 15 
 
          Casi di esenzione dalla corresponsione del canone 
 
  1. Sono esenti dalla  corresponsione  del  canone,  in  quanto  non
subordinate al rilascio di concessione  o  licenza  di  uso  annuale,
oppure licenza di attingimento, gli  usi  e  i  prelievi  di  seguito
indicati: 
    a) l'uso domestico, come definito all'art. 3,  comma  1,  lettera
a), purche' nei limiti di prelievo di cui all'art. 20 comma, 1; 
    b) l'uso di acqua piovana comunque raccolta in invasi o cisterne,
indipendentemente dal volume e dall'uso che ne viene fatto; 
    c) il prelievo di acque sotterranee finalizzato  agli  interventi
di bonifica di cui al titolo V del  decreto  legislativo  n.152/2006,
ove assentito nell'ambito  dell'autorizzazione  rilasciata  ai  sensi
dell'art. 242, comma 7 del medesimo decreto; 
    d) il prelievo di acque sotterranee finalizzato  all'abbassamento
del livello piezometrico della falda, al di fuori dai  casi  previsti
all'art. 10, commi 1 e 10. 
  2. E' altresi' esente dalla corresponsione  del  canone,  ancorche'
subordinato al rilascio di concessione, l'uso di acqua finalizzato al
riempimento degli invasi realizzati dai  soggetti  indicati  all'art.
70-quater, comma 2 della legge regionale 21 marzo 2000 n.  39  (Legge
forestale della Toscana), a fini antincendio boschivo  ed  utilizzati
esclusivamente per l'attivita' di cui al, Capo II del Titolo V  della
legge regionale n. 39/2000.