Art. 15 Casi di esenzione dalla corresponsione del canone 1. Sono esenti dalla corresponsione del canone, in quanto non subordinate al rilascio di concessione o licenza di uso annuale, oppure licenza di attingimento, gli usi e i prelievi di seguito indicati: a) l'uso domestico, come definito all'art. 3, comma 1, lettera a), purche' nei limiti di prelievo di cui all'art. 20 comma, 1; b) l'uso di acqua piovana comunque raccolta in invasi o cisterne, indipendentemente dal volume e dall'uso che ne viene fatto; c) il prelievo di acque sotterranee finalizzato agli interventi di bonifica di cui al titolo V del decreto legislativo n.152/2006, ove assentito nell'ambito dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 242, comma 7 del medesimo decreto; d) il prelievo di acque sotterranee finalizzato all'abbassamento del livello piezometrico della falda, al di fuori dai casi previsti all'art. 10, commi 1 e 10. 2. E' altresi' esente dalla corresponsione del canone, ancorche' subordinato al rilascio di concessione, l'uso di acqua finalizzato al riempimento degli invasi realizzati dai soggetti indicati all'art. 70-quater, comma 2 della legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 (Legge forestale della Toscana), a fini antincendio boschivo ed utilizzati esclusivamente per l'attivita' di cui al, Capo II del Titolo V della legge regionale n. 39/2000.