Art. 16 Casi e modalita' di determinazione delle riduzioni del canone 1. La misura del canone di concessione annualmente dovuto e' ridotta, nella misura stabilita con deliberazione di Giunta regionale di cui all'art. 16 della legge regionale n. 80/2015: a) con riferimento agli usi diversi da quello idroelettrico ed ittiogenico, qualora il concessionario restituisca l'acqua con le stesse caratteristiche chimiche e fisiche nello stesso corpo idrico di provenienza, in modo da non creare disequilibri quantitativi a livello locale del bilancio idrico complessivo; b) qualora l'impianto a cui e' destinato il prelievo idrico utilizzi, ad integrazione, acque reflue recuperate o acque riciclate in misura pari almeno al 50 per cento dei fabbisogni complessivi; c) qualora il concessionario provveda alla realizzazione di riserve tramite accumulo di acque piovane in grado di consentire un risparmio su base annua di prelievo di risorsa idrica, pari almeno alla misura del 30 per cento rispetto ai fabbisogni; d) quando il concessionario attua il risparmio idrico attraverso l'utilizzo di sistemi di irrigazione ad alta efficienza per almeno l' 80 per cento delle superfici irrigue; ai fini della valutazione del valore di efficienza dei sistemi di irrigazione utilizzati, il settore competente prende come riferimento la tabella riportata nell'allegato B; e) qualora il concessionario accumuli in riserve acqua superficiale prelevata esclusivamente nei periodi di maggiore disponibilita' della risorsa, al fine di riutilizzarla per soddisfare integralmente i fabbisogni nei periodi di carenza; f) qualora il concessionario sia un gestore di un acquedotto consortile oppure un ente irriguo che attui la distribuzione dell'acqua attraverso reti efficienti e secondo criteri gestionali che favoriscono il risparmio idrico da parte degli utilizzatori; l'efficienza delle reti di distribuzioni e' valutata sulla base delle caratteristiche tecnologiche degli impianti nonche' del rapporto tra i volumi di acqua prelevata ed i volumi di acqua erogata; g) qualora il concessionario faccia richiesta, al settore competente, di installare idonei dispositivi per la trasmissione in tempo reale, delle informazioni riguardanti la portata oppure i volumi prelevati, nei casi in cui il prelievo non sia soggetto agli obblighi previsti dall'art. 6, comma 5 del d.p.g.r. 51/R/2015. 2. Le riduzioni di canone possono essere di entita' variabile in funzione dello stato di qualita' del corpo idrico su cui insiste il prelievo e si applicano fino al raggiungimento della misura del CMF. 3. Le riduzioni previste per i casi di cui al comma 1, sono cumulabili tra loro ma non possono comunque superare la percentuale dell' 80 per cento.