Art. 16 
 
         Casi e modalita' di determinazione delle riduzioni 
                             del canone 
 
  1. La misura  del  canone  di  concessione  annualmente  dovuto  e'
ridotta, nella misura stabilita con deliberazione di Giunta regionale
di cui all'art. 16 della legge regionale n. 80/2015: 
    a) con riferimento agli usi diversi da  quello  idroelettrico  ed
ittiogenico, qualora il concessionario  restituisca  l'acqua  con  le
stesse caratteristiche chimiche e fisiche nello stesso  corpo  idrico
di provenienza, in modo da non  creare  disequilibri  quantitativi  a
livello locale del bilancio idrico complessivo; 
    b) qualora l'impianto a  cui  e'  destinato  il  prelievo  idrico
utilizzi, ad integrazione, acque reflue recuperate o acque  riciclate
in misura pari almeno al 50 per cento dei fabbisogni complessivi; 
    c) qualora  il  concessionario  provveda  alla  realizzazione  di
riserve tramite accumulo di acque piovane in grado di  consentire  un
risparmio su base annua di prelievo di risorsa  idrica,  pari  almeno
alla misura del 30 per cento rispetto ai fabbisogni; 
    d) quando il concessionario attua il risparmio idrico  attraverso
l'utilizzo di sistemi di irrigazione ad alta efficienza per almeno l'
80 per cento delle superfici irrigue; ai fini della  valutazione  del
valore di  efficienza  dei  sistemi  di  irrigazione  utilizzati,  il
settore competente  prende  come  riferimento  la  tabella  riportata
nell'allegato B; 
    e)  qualora  il  concessionario   accumuli   in   riserve   acqua
superficiale  prelevata  esclusivamente  nei  periodi   di   maggiore
disponibilita' della risorsa, al fine di riutilizzarla per soddisfare
integralmente i fabbisogni nei periodi di carenza; 
    f) qualora il concessionario sia  un  gestore  di  un  acquedotto
consortile  oppure  un  ente  irriguo  che  attui  la   distribuzione
dell'acqua attraverso reti efficienti e  secondo  criteri  gestionali
che favoriscono il risparmio  idrico  da  parte  degli  utilizzatori;
l'efficienza delle reti di distribuzioni e' valutata sulla base delle
caratteristiche tecnologiche degli impianti nonche' del rapporto  tra
i volumi di acqua prelevata ed i volumi di acqua erogata; 
    g)  qualora  il  concessionario  faccia  richiesta,  al   settore
competente, di installare idonei dispositivi per la  trasmissione  in
tempo reale, delle  informazioni  riguardanti  la  portata  oppure  i
volumi prelevati, nei casi in cui il prelievo non sia  soggetto  agli
obblighi previsti dall'art. 6, comma 5 del d.p.g.r. 51/R/2015. 
  2. Le riduzioni di canone possono essere di  entita'  variabile  in
funzione dello stato di qualita' del corpo idrico su cui  insiste  il
prelievo e si applicano fino al raggiungimento della misura del CMF. 
  3. Le riduzioni previste per  i  casi  di  cui  al  comma  1,  sono
cumulabili tra loro ma non possono comunque superare  la  percentuale
dell' 80 per cento.