Art. 17 Casi e modalita' di determinazione delle maggiorazione del canone 1. In coerenza con quanto disposto all'art. 14, comma 2: la misura del canone da corrispondere annualmente, a parita' di uso, con esclusione dell'uso potabile: a) e' triplicata, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4 del regio decreto n. 1775/1933, nel caso di prelievi di risorsa idrica da sorgenti o falde o comunque risorsa riservata al consumo umano; b) e' aumentata di un'aliquota di percentuale, da definirsi nell'ambito della delibera di cui all'art 18, nel caso di prelievi di risorsa idrica da corpi idrici classificati in proroga o deroga a causa delle pressioni delle attivita' antropiche che vi insistono.