Art. 17 
 
  Casi e modalita' di determinazione delle maggiorazione del canone 
 
  1. In coerenza con quanto disposto all'art. 14, comma 2: la  misura
del canone da  corrispondere  annualmente,  a  parita'  di  uso,  con
esclusione dell'uso potabile: 
    a) e' triplicata, ai sensi dell'art. 12-bis, comma  4  del  regio
decreto n. 1775/1933, nel caso  di  prelievi  di  risorsa  idrica  da
sorgenti o falde o comunque risorsa riservata al consumo umano; 
    b) e' aumentata  di  un'aliquota  di  percentuale,  da  definirsi
nell'ambito della delibera di cui all'art 18, nel caso di prelievi di
risorsa idrica da corpi idrici classificati in  proroga  o  deroga  a
causa delle pressioni delle attivita' antropiche che vi insistono.