Art. 18 Definizione degli importi, decorrenza e modalita' di corresponsione dei canoni 1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 80/2015, nel rispetto delle disposizioni di cui presente capo, stabilisce, con deliberazione: a) l'ammontare del CUC e del CMF per ogni categoria di uso di cui all'art. 3, ad eccezione dell'uso domestico, nonche' l'ammontare delle aliquote di riduzione e maggiorazione da applicare al canone annuo. b) decorrenza e modalita' di pagamento e riscossione dei canoni annui, determinati applicando i parametri di cui alla lettera a) ai quantitativi assentiti; 2. Se non diversamente stabilito con deliberazione di cui al comma 1, lettera b): a) il concessionario o il titolare di licenza e' tenuto a corrispondere la prima annualita' di canone all'atto della firma del disciplinare o comunque prima del rilascio del relativo titolo, in ragione di ratei mensili pari ad un dodicesimo per ciascun mese di validita' del provvedimento, con esclusione dei canoni forfettari minimi che non sono suddivisibili e sono corrisposti per intero; la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni e' considerata mese intero; b) per le annualita' successive alla prima i canoni sono dovuti per anno solare e sono corrisposti anticipatamente, nell'anno di riferimento; c) per le concessioni in scadenza in corso d'anno, il canone e' dovuto in ragione di ratei mensili pari ad un dodicesimo per ciascun mese di validita' del provvedimento, con esclusione dei canoni forfettari minimi che non sono suddivisibili e sono corrisposti per intero; la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni e' considerata mese intero. 3. Il mancato versamento del canone nei termini richiesti comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento. 4. La Giunta regionale provvede annualmente all'aggiornamento dei canoni di cui al comma 1 sulla base del tasso di inflazione programmato, tenendo conto dei risultati della valutazione di cui all'art. 19 nonche' delle misure di incentivazione stabilite dagli accordi e contratti di programma di cui all'art. 25. 5. Il controllo delle riscossioni e' effettuato dal settore regionale competente in materia di tributi.