Art. 18 
 
                Definizione degli importi, decorrenza 
              e modalita' di corresponsione dei canoni 
 
  1.  Entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del   presente
regolamento, la Giunta regionale, ai sensi  dell'art.  13,  comma  1,
della legge regionale n. 80/2015, nel rispetto delle disposizioni  di
cui presente capo, stabilisce, con deliberazione: 
    a) l'ammontare del CUC e del CMF per ogni categoria di uso di cui
all'art. 3, ad  eccezione  dell'uso  domestico,  nonche'  l'ammontare
delle aliquote di riduzione e maggiorazione da  applicare  al  canone
annuo. 
    b) decorrenza e modalita' di pagamento e riscossione  dei  canoni
annui, determinati applicando i parametri di cui alla lettera  a)  ai
quantitativi assentiti; 
  2. Se non diversamente stabilito con deliberazione di cui al  comma
1, lettera b): 
    a) il concessionario  o  il  titolare  di  licenza  e'  tenuto  a
corrispondere la prima annualita' di canone all'atto della firma  del
disciplinare o comunque prima del rilascio del  relativo  titolo,  in
ragione di ratei mensili pari ad un dodicesimo per  ciascun  mese  di
validita' del provvedimento, con  esclusione  dei  canoni  forfettari
minimi che non sono suddivisibili e sono corrisposti per  intero;  la
frazione di mese pari o superiore a quindici  giorni  e'  considerata
mese intero; 
    b) per le annualita' successive alla prima i canoni  sono  dovuti
per anno solare e  sono  corrisposti  anticipatamente,  nell'anno  di
riferimento; 
    c) per le concessioni in scadenza in corso d'anno, il  canone  e'
dovuto in ragione di ratei mensili pari ad un dodicesimo per  ciascun
mese di  validita'  del  provvedimento,  con  esclusione  dei  canoni
forfettari minimi che non sono suddivisibili e sono  corrisposti  per
intero; la frazione di mese pari o superiore  a  quindici  giorni  e'
considerata mese intero. 
  3. Il mancato versamento del canone nei termini richiesti  comporta
il  pagamento  degli  interessi  legali  vigenti  nel  periodo,   con
decorrenza dal giorno successivo  a  quello  stabilito  come  termine
ultimo per il pagamento. 
  4. La Giunta regionale provvede annualmente  all'aggiornamento  dei
canoni di  cui  al  comma  1  sulla  base  del  tasso  di  inflazione
programmato, tenendo conto dei risultati  della  valutazione  di  cui
all'art. 19 nonche' delle misure di  incentivazione  stabilite  dagli
accordi e contratti di programma di cui all'art. 25. 
  5.  Il  controllo  delle  riscossioni  e'  effettuato  dal  settore
regionale competente in materia di tributi.