Art. 18 
 
             Rapporti con i dipartimenti di prevenzione 
                   delle aziende sanitarie locali 
 
  1. La Giunta regionale assicura l'integrazione e la  collaborazione
tra l'ARPA e le strutture  del  servizio  sanitario  regionale  nello
svolgimento delle attivita' di cui all'art. 7, comma 4. 
  2. Ai fini di cui  al  comma  l,  fermo  restando  quanto  disposto
dall'art. 4, la Giunta regionale disciplina, ai sensi  dell'art.  23,
comma 9, della legge regionale 24 gennaio 1995, n.  10  (ordinamento,
organizzazione e funzionamento delle Aziende sanitarie regionali),  i
rapporti tra i dipartimenti di prevenzione  delle  Aziende  sanitarie
locali (ASL), la Citta' metropolitana di Torino, le province e l'ARPA
al fine di garantire: 
    a) la prestazione, tramite  appositi  disciplinari  di  servizio,
dell'attivita' tecnico-laboratoristica dei dipartimenti  territoriali
dell'ARPA in favore dei dipartimenti di prevenzione delle ASL e delle
altre strutture della rete regionale dei  servizi  della  prevenzione
per l'esercizio delle funzioni  ad  essi  attribuite  in  materia  di
igiene, sanita' pubblica e veterinaria; 
    b) l'interscambio delle informazioni e delle conoscenze,  nonche'
il pieno utilizzo delle risultanze  se  le  attivita'  concernenti  i
controlli  nei  luoghi  di  vita  o  di  lavoro   non   sono   svolte
congiuntamente.