Art. 18 Rapporti con i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali 1. La Giunta regionale assicura l'integrazione e la collaborazione tra l'ARPA e le strutture del servizio sanitario regionale nello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 7, comma 4. 2. Ai fini di cui al comma l, fermo restando quanto disposto dall'art. 4, la Giunta regionale disciplina, ai sensi dell'art. 23, comma 9, della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende sanitarie regionali), i rapporti tra i dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali (ASL), la Citta' metropolitana di Torino, le province e l'ARPA al fine di garantire: a) la prestazione, tramite appositi disciplinari di servizio, dell'attivita' tecnico-laboratoristica dei dipartimenti territoriali dell'ARPA in favore dei dipartimenti di prevenzione delle ASL e delle altre strutture della rete regionale dei servizi della prevenzione per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite in materia di igiene, sanita' pubblica e veterinaria; b) l'interscambio delle informazioni e delle conoscenze, nonche' il pieno utilizzo delle risultanze se le attivita' concernenti i controlli nei luoghi di vita o di lavoro non sono svolte congiuntamente.