Art. 20 Comitato regionale di indirizzo 1. Al fine di garantire a livello regionale lo svolgimento e lo sviluppo delle azioni di tutela ambientale e di prevenzione, e' istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale il Comitato regionale di indirizzo, al quale compete la determinazione degli obiettivi istituzionali in materia e la verifica dei risultati delle attivita' svolte dall'ARPA, nonche' del loro coordinamento con le attivita' dei dipartimenti di prevenzione delle ASL. Il Comitato regionale di indirizzo definisce altresi' le forme di integrazione e di coordinamento delle attivita' delle strutture periferiche dell'ARPA con i servizi delle corrispondenti amministrazioni provinciali e della Citta' metropolitana di Torino e con i dipartimenti di prevenzione delle ASL. 2. Il Comitato regionale di indirizzo e' composto da: a) il Presidente della Giunta regionale, che lo presiede; b) gli assessori regionali all'ambiente e alla sanita'; c) gli altri assessori regionali competenti nelle materie affidate alla trattazione del Comitato; d) i presidenti delle province e il sindaco della Citta' metropolitana di Torino o i loro delegati; e) il presidente e quattro componenti del Consiglio delle autonomie locali, di cui due rappresentanti dei comuni montani. 3. Il Comitato regionale di indirizzo adotta un proprio regolamento per la disciplina dello svolgimento delle sedute e per la partecipazione alle stesse, con funzione consultiva, dei responsabili delle strutture degli enti competenti in materia, dell'ARPA e dei dipartimenti di prevenzione delle ASL. 4. Il Comitato regionale di indirizzo dura in carica per un periodo coincidente con la legislatura regionale. 5. Il Comitato regionale di indirizzo si riunisce di norma ogni quattro mesi ed ogni qualvolta il Presidente della Giunta regionale ne richiede la convocazione per l'espletamento della propria attivita' di vigilanza, oppure quando lo richiede un terzo dei suoi componenti o il direttore generale dell'ARPA. 6. Al Comitato regionale di indirizzo sono inviati il bilancio di previsione finanziario, il rendiconto, i programmi annuali e pluriennali, nonche' la relazione annuale di cui all'art. 11, comma 7, lettera h). Ai fini del coordinamento delle attivita' di tutela ambientale e di prevenzione sono altresi' inviati al Comitato regionale di indirizzo i programmi annuali e pluriennali dei dipartimenti di prevenzione delle ASL; in ordine a detti atti il Comitato regionale di indirizzo esprime eventuali osservazioni entro venti giorni dalla loro ricezione. 7. Il Comitato regionale di indirizzo si avvale di un proprio comitato tecnico composto: a) dal responsabile della struttura regionale competente in materia di tutela dell'ambiente; b) dal responsabile della struttura regionale competente in materia di sanita'; c) dai responsabili delle ulteriori strutture regionali competenti nelle materie affidate alla trattazione del comitato tecnico; d) da un rappresentante della Citta' metropolitana di Torino e di ciascuna provincia; e) da un rappresentante dei comuni, designato dal Consiglio delle autonomie locali. 8. Al comitato tecnico sono demandate le funzioni di istruttoria e di esecuzione delle decisioni del Comitato regionale di indirizzo. 9. Il Comitato regionale di indirizzo trasmette annualmente, entro il mese di ottobre, al Consiglio regionale una relazione sull'andamento delle attivita' di tutela ambientale e di prevenzione.