Art. 28 
 
                              Personale 
 
  1. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 181, lettera
e), numero 1.2) della legge  n.  107  del  2015,  gli  educatori  dei
servizi educativi per  la  prima  infanzia  sono  dotati  di  laurea,
stabilita con direttiva di cui all'art. 1,  comma  4  della  presente
legge regionale. 
  2. La Regione, con  la  direttiva  di  cui  all'art.  1,  comma  4,
definisce  le  modalita'  di  formazione  degli  addetti  ai  servizi
generali, finalizzata al corretto  svolgimento  dei  compiti  di  cui
all'art. 29, comma 2,  nell'ambito  di  contesti  rivolti  all'utenza
della fascia da zero a tre anni.