Art. 28 Personale 1. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 181, lettera e), numero 1.2) della legge n. 107 del 2015, gli educatori dei servizi educativi per la prima infanzia sono dotati di laurea, stabilita con direttiva di cui all'art. 1, comma 4 della presente legge regionale. 2. La Regione, con la direttiva di cui all'art. 1, comma 4, definisce le modalita' di formazione degli addetti ai servizi generali, finalizzata al corretto svolgimento dei compiti di cui all'art. 29, comma 2, nell'ambito di contesti rivolti all'utenza della fascia da zero a tre anni.